Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura de 60% della retribuzione di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o di affidamento), elevata all’80% per il solo anno 2024 (sia per i primo che per il secondo mese; si veda anche la nostra circolare n. 6/2024).
L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità, si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria. L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
Al fine di illustrare le diverse misure applicabili, la circolare fa una serie di esempi, utili ad individuare i criteri di operatività della norma.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno di questi canali:
- portale istituzionale Inps, attraverso il percorso “Lavoro”- “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o i numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato.
Esposizione nel flusso Uniemens
L’Inps ha introdotto nuovi codici evento da utilizzare tramite i flusso Uniemens:
- “PG2” per la fruizione oraria;
- “PG3” per la fruizione in modalità giornaliera.