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La disciplina del collocamento mirato

Per collocamento mirato si intende il complesso degli strumenti che permettono di valutare le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto adatto.

Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie. Le aziende con più di 14 dipendenti cioè devono riservare una quota destinata a invalidi civili e ad altre categorie protette.

A CHI SI APPLICA L’OBBLIGO E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI DISABILI DA ASSUMERE

I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

– dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile

– dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili

– oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati

La richiesta di assunzione va presentata entro 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo all’assunzione.

La determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato

DIPENDENTI ESCLUSI DAL COMPUTO

– lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;

– disabili;

– soci di cooperative di produzione e lavoro;

– dirigenti;

– lavoratori assunti con contratti di inserimento;

– lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;

– lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;

– soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

– lavoratori a domicilio e lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”

– apprendisti;

– lavoratori con contratto di formazione lavoro;

– lavoratori con contratto di reinserimento.

I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva purchè abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% oppure superiore al 45% nel caso disabilità intellettiva e psichica.

SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso temporaneamente nei confronti delle imprese:

-in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale;

– in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;

– che stipulano contratti di solidarietà;

– in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità;

– che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo.

In questi casi, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

ESONERO PARZIALE

Riguarda i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell’attività lavorativa aziendale non possono occupare l’intera percentuale e, a fronte dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l’autorizzazione al parziale esonero dall’obbligo di assunzione. L’esonero può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

– faticosità della prestazione lavorativa;

– pericolosità connaturata al tipo di attività;

– particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

– sono esonerati anche i datori di lavoro privati che versano un tasso premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun disabile non assunto. E’ concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN SOMMINISTRAZIONE

Il processo di inserimenti al lavoro della persona con disabilità nasce dall’azienda che si rivolge a un’Agenzia per il lavoro, cui richiede di individuare un lavoratore con disabilità in possesso di determinate competenze professionali. L’Agenzia, previa richiesta di computo al Collocamento Disabili, stipula un contratto di somministrazione.

Il rapporto di somministrazione deve avere durata non inferiore a 12 mesi. Si deve trattare di un periodo di almeno 12 mesi di somministrazione senza interruzione e presso lo stesso utilizzatore.

INCENTIVI ECONOMICI

Al datore di lavoro che assume un lavoratore appartenente alle categorie protette  spetta un incentivo economico, calcolato sulla retribuzione mensile lorda, pari a :

– 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per assunzione di lavoratori a tempo indeterminato con riduzione capacità lavorativa superiore al 79%

– 35% della retribuzione lorda, in caso di assunzione di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%

– agevolazione pari al 70% della retribuzione per assunzione di lavoratori con disabilità psichica ed intellettiva con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Per ogni ulteriore chiarimento Confapi Emilia resta a disposizione delle aziende associate anche per indirizzare e fornire supporto ed indicazioni nella gestione delle assunzioni obbligatorie.