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La possibilità di trasformare l’apprendistato di 1°livello in apprendistato professionalizzante

La normativa vigente consente, in taluni casi, la trasformazione ed il cumulo in successione tra diverse tipologie di apprendistato. E’ il caso del “contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” definito anche come Apprendistato di I° livello). Esso può essere trasformato in un “contratto di Apprendistato Professionalizzante”. In questo caso il contratto di lavoro originariamente stipulato tra le parti, prosegue con conseguente prolungamento del periodo di formazione per pervenire alla qualificazione professionale ai fini contrattuali e la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva applicabile al settore di riferimento. Non si determina quindi in questo caso la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in quanto la trasformazione opera in una sostanziale continuità contrattuale. E’ quindi possibile trasformare il contratto di Apprendistato di I° livello in Apprendistato Professionalizzante rispettando le seguenti disposizioni (art. 43 D.lgs n. 81/2015):

– dopo il conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore;

– allo scopo di permettere la qualificazione professionale a fini contrattuali;

la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella definita dai Ccnl.
In entrambi i casi (Apprendistato di I° livello e Apprendistato Professionalizzante), si tratta di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la possibilità di cessare dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo.
Regime contributivo generale di favore per l’Apprendistato:
Il regime contributivo generale è differenziato tra datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti e le aziende con dimensioni superiori, tenute a versare il contributo pari al 10% (cui si aggiunge la quota a carico del lavoratore pari al 5,84%). Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota del 10% a carico del datore di lavoro è ridotta, sulla base della durata del contratto, di 8,5 punti percentuali per i primi n. 12 mesi di durata del contatto stesso (diventa quindi pari a 1,5%) e di 8 punti percentuali per i mesi dal 13° al 24° (diventando pari al 3%), a decorrere dai periodi successivi al 24° mese l’aliquota è pari al 10%. Resta ferma l’aliquota a carico del dipendente, che resta fissata nella misura del 5,84% per tutta la durata del contratto, a prescindere dal requisito dimensionale del datore di lavoro. In aggiunta alle aliquote contributive sopra illustrate, il datore di lavoro è tenuto al versamento all’Inps dell’aliquota di finanziamento della Naspi nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%.
Va inoltre ricordato che, per gli apprendisti con contratto di Apprendistato Professionalizzante, è dovuto il contributo di finanziamento della Cig/Cigs.
Agevolazioni specifiche previste per l’Apprendistato di I° livello:
Le agevolazioni specifiche previste per questo tipo di apprendistato sono le seguenti:
– non trova applicazione il così detto “contributo di licenziamento”. In caso di licenziamento o di mancata conferma del lavoratore al termine del periodo formativo, il datore di lavoro non è tenuto a versare alcun “ticket di licenziamento”;
– l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
– è riconosciuto a favore del datore di lavoro lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Naspi (1,61%).
Le agevolazioni si applicano solo al datore di lavoro, quindi per il lavoratore continua ad essere dovuta per intero l’aliquota contributiva a suo carico per tutta la durata del periodo di formazione.
Trasformazioni in altre tipologie di Apprendistato:
Con nota n. 1023 del 23-11-2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha invece escluso la possibilità di trasformare un contratto di Apprendistato di I° livello in “Apprendistato di alta formazione e ricerca”.