L’aiuto alla crescita economica (ACE) è disciplinata dall’art. 1 del DL 201/2011 e dal DM 3.8.2017 e consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.
Per il calcolo dell’agevolazione è necessario in primis determinare la variazione in aumento del capitale proprio (di fatto, del patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, e successivamente moltiplicare tale incremento per il coefficiente di remunerazione stabilito dalla legge.
L’art. 19 co. 2 – 7 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) ha introdotto la c.d. “super ACE”, prevedendo che gli incrementi rilevati nell’anno 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell’1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.
La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente.
Gli incrementi rilevanti, in assenza di una specifica normativa, sono i medesimi validi per il calcolo dell’ACE: i conferimenti in denaro dei soci, le rinunce dei soci ai crediti e gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili, da considerare al netto degli eventuali decrementi subiti dal patrimonio netto, quali distribuzione dividendi, acquisto di aziende e partecipazioni in società controllate e versamenti a favore delle stesse.
La più rilevante opportunità dettata dal Decreto Sostegni BIS riguarda la modalità di fruizione di tale misura agevolativa. Il Decreto stabilisce infatti che, oltre alla ‘classica’ modalità di utilizzo attraverso la detassazione del reddito, sia possibile usufruire di tale agevolazione anche come credito d’imposta.
Il credito d’imposta, computato applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sui redditi in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, richiesto a rimborso o ceduto a terzi.
Il riconoscimento del credito è sottoposto all’invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (c.d. “comunicazione ACE”); tale comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20.11.2021. E’ possibile presentare più di una comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta; se il credito è riconosciuto esso può immediatamente essere utilizzato in compensazione.
Dott.ssa Pedrielli Claudia
In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP