Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
nel corso del Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023 è stata approvata la bozza di un “Decreto Lavoro” il quale prevede numerose novità per le aziende. In attesa della pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale, vediamo in sintesi quali sono le principali novità previste.
Contratti a tempo determinato
Si tratta forse della novità maggiormente attesa dalle aziende. Il legislatore interviene sulle causali introdotte dal “Decreto Dignità” (DL n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018), il quale ha previsto, per i contratti di durata superiore ai 12 mesi nonché per le proroghe del rapporto oltre i 12 mesi e per i rinnovi (indipendentemente dalla durata del rapporto), l’apposizione di causali stringenti.
Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto di lavoro, con il “Decreto Lavoro” viene modificato l’impianto relativo alle causali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi. Si stabilisce in sostanza che l’apposizione del termine per il periodo superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi):
- è disciplinato dalla contrattazione collettiva (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali);
- in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano l’apposizione del termine, potranno essere individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore), ma solo fino al 31 dicembre 2024;
- resta confermata la possibilità di utilizzare la causale sostitutiva (termine cioè apposto al contratto al fine di sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Riduzione del cuneo contributivo
Il “Decreto Lavoro” innalza dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 01-07-2023 al 31-12-2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
La misura dell’esonero sale al 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di euro 1.923.
Fringe Benefits
In continuità con quanto era stato disposto per l’anno 2022, ma limitatamente ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, viene innalzato il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti al dipendente da 258,23 euro a 3.000 euro per il solo anno 2023.
Nel nuovo limite di 3.000 euro rientrano anche le somme erogate o rimborsate al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Incentivo per l’assunzione dei beneficiari dell’”Assegno di Inclusione”
L’ “Assegno di Inclusione” è la nuova misura assistenziale che di fatto va a sostituire, dal 01-01-2024, l’attuale “Reddito di Cittadinanza”.
Viene previsto per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (a tempo pieno o parziale) o anche con contratto di apprendistato, i beneficiari di tale assegno, il diritto, per un massimo di 12 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari ad 8.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Nel caso di licenziamento (del beneficiario dell’assegno) effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione (ad eccezione del licenziamento effettuato per motivi disciplinari), il datore di lavoro sarà tenuto a restituire l’incentivo fruito.
L’esonero spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite dei 24 mesi dall’avvenuta assunzione del lavoratore.
Nel caso invece di assunzione del beneficiario dell’assegno effettuata a tempo determinato, viene previsto, a beneficio del datore di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite di 4.000 euro su base annua (riparametrato ed applicato su base mensile) per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.
Incentivo per l’assunzione di giovani nel secondo semestre 2023
Viene previsto per un periodo di 12 mesi un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 01-06-2023 ed il 31-12-2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani che:
- alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (i così detti “Neet”);
- siano registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con quello previsto per gli under 30 e con altri esoneri previsti dalla normativa vigente (in caso di cumulo con un’altra misura ‘incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali).
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Semplificazione degli obblighi di informazione in fase di assunzione del lavoratore
Altra novità molto attesa è quella che prevede delle semplificazioni in materia di informazioni da dare al lavoratore in sede di assunzione (ma non solo) e previste nell’attuale “Decreto Trasparenza” (D.lgs n. 104/2022).
Si prevede in particolare, che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni, potrà ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale:
- durata del periodo di prova;
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
- durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti;
- procedura, forma e termini di preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro;
- programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro.
Viene infine previsto, sempre in un’ottica di semplificazione, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito internet, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Altre misure previste
Il “Decreto Lavoro” prevede inoltre anche il rifinanziamento del “Fondo Nuove Competenze”, il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed un fondo per gli indennizzi per i percorsi scuola-lavoro.
Ci riserviamo, una volta che il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di approfondire i vari temi di questo importante provvedimento.
Stiamo inoltre organizzando un webinar con autorevoli giuristi sulle tematiche poste dal decreto per le aziende ed a breve indicheremo la data.