Il D.lgs n. 105/2022 ha introdotto, a far data dal 13-08-2022, il diritto del padre lavoratore a fruire di n. 10 giorni di congedo indennizzato, anche in concomitanza con la fruizione del congedo di maternità da parte della madre in caso di nascita, adozione o affidamento di un bimbo (si vedano sull’argomento le nostre circolari n. 204/2022 e n. 251/2022). Si segnala che, sussistendone i presupposti, il diritto opera anche per gli eventi antecedenti la data del 13-08-2022, in quanto il padre lavoratore può fruire del congedo, continuativamente o in modo frazionato (ma non a ore) nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ora, con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, chiarisce le sanzioni previste per i datori di lavoro che non rispettano la norma. Il congedo de quo, può ben definirsi come “congedo di paternità obbligatorio”, in quanto il datore di lavoro deve concedere il congedo richiesto dal lavoratore. La norma (art. 27 bis, comma 6° del D.lgs n. 151/2001 così come modificato dal D.lgs n. 105/2022) richiede, da parte del padre lavoratore, la comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni “…ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva”.
La sanzione prevista
Il mancato riconoscimento del diritto da parte del datore di lavoro, o gli ostacoli posti per il suo esercizio, sono ora puniti con l’applicazione della sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro, con l’aggiunta di una sanzione indiretta, consistente nell’impedimento per l’azienda al conseguimento della certificazione della parità di genere, se l’inosservanza è rilevata nei due anni precedenti alla richiesta di questa certificazione.
L’Ispettorato ammette tuttavia che la violazione sia diffidabile, a norma dell’art. 13 del D.lgs n. 124/2004 ed a patto che il congedo sia ancora fruibile.
Divieto di licenziamento del padre-lavoratore
Con la nota n. 2141/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche chiarito che ora, il divieto di licenziamento già previsto per la madre lavoratrice (e decorrente dall’inizio della gravidanza e fino al termine del congedo di maternità e, comunque, fino al compimento di un anno di età del bambino), viene esteso anche nei confronti del padre lavoratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis sopra citato e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. L’inosservanza del divieto di licenziamento, oltre a determinare la nullità dell’eventuale licenziamento comminato nei confronti del padre lavoratore, viene punita con l’applicazione della sanzione
amministrativa da 1.032 euro a 2.582 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La stessa sanzione amministrativa, si applica in caso di inosservanza del diritto al rientro ed alla conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 56 del D.lgs n. 151/2001. Tale disposizione prescrive il diritto della lavoratrice madre (o del lavoratore padre che abbia fruito del congedo) alla conservazione del posto di lavoro e, salvo espressa rinuncia a rientrare nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nello stesso comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o con mansioni equivalenti.
Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro – Relazioni Sindacali ( Tel. 059/7281871 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.