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LEGGE DI BILANCIO 2025, CANTIERE APERTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE

È stato depositato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di bilancio per l’anno 2025. Cerchiamo di fare una prima analisi delle principali novità che interessano il lavoro in ambito fiscale e previdenziale.

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI 

Le principali novità di natura fiscale contenute nel testo di 144 articoli, licenziato lo scorso 23 ottobre dal Quirinale, riguardano il taglio del cuneo fiscale, l’adeguamento delle pensioni minime ed i contributi in favore della natalità.
Sulla riduzione della pressione fiscale viene reso strutturale sia l’accorpamento, già previsto per l’anno in corso, su tre scaglioni delle aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi che superano i 50.000 euro), sia l’innalzamento della base delle detrazioni da lavoro, che passano da 1.880 a 1.955 euro per i redditi che non superano la soglia dei 15.000 euro.
In tal modo, con questa modifica, si conferma a regime l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Inoltre, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus che non concorre alla formazione del reddito, determinato applicando al reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore, una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del reddito medesimo. Per i soggetti che hanno un reddito complessivo dai 20.000 a 40.000 euro, viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, che varia in relazione all’ammontare del reddito complessivo.
In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera i 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi i 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito (così detto “décalage”), che si azzera per i soggetti con un reddito pari a 40.000 euro.
Quanto alle misure in favore delle imprese, l’art. 67 della bozza di legge, ha prorogato fino al 2027 il dimezzamento (dal 10 al 5%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato ai dipendenti.
In materia di welfare aziendale si segnala che l’art. 68 ha innalzato la soglia di non imponibilità dei fringe benefits a 1.000 euro per tutti i lavoratori dal 2025 al 2027, con un ulteriore incremento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e figli adottati, affiliati o affidati.

Misure a sostegno della natalità 

La bozza della legge di bilancio interviene poi introducendo misure a favore della natalità, prevedendo un contributo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente, presenti un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui.
L’importo, erogato nel mese successivo a mese di nascita o di adozione, non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani, di uno Stato dell’Unione Europea, o di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro o per motivi di ricerca di almeno 6 mesi.
Sono poi state incrementate le tutele previste in materia di congedi parentali, prevedendo per le lavoratrici e per i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 01-01-2024, la messa a regime, dal 2025, dell’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, in luogo dell’elevazione al 60% prevista dalla legge di bilancio 2024.

PRINCIPALI NOVITA’ PREVIDENZIALI 

Nel settore previdenziale l’art. 25 estende per le annualità 2025 e 2026 l’aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, con décalage della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.
Viene poi disposta la proroga di tre soluzioni pensionistiche già disponibili quest’anno, con relativi consistenti limiti.

Quota 103 

Si avrà tempo fino al 31-12-2025 per maturare i requisiti necessari per il pensionamento con “Quota 103”, cioè almeno 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età. La decorrenza della pensione avverrà dopo sette mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori del settore privato, e dopo nove mesi per quelli del pubblico.
L’importo della pensione verrà calcolato applicando il metodo contributivo e non quello misto e il valore dell’assegno messo in pagamento non potrà superare quattro volte il trattamento minimo fino a che non si raggiungerà l’età per la pensione di vecchiaia.
“Quota 103” potrà essere cumulata solo con redditi da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di 5.000 euro annui.
Il Governo ha stimato che utilizzeranno questo canale di pensionamento ulteriori 6.000 persone per effetto della proroga.

Opzione donna 

Calcolo della pensione interamente con il metodo contributivo anche per le lavoratrici che sceglieranno “opzione donna”, accessibile se si raggiungono almeno 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età entro il 2024 (attualmente la data limite è il 31-12-2023). Tra la maturazione del diritto e la prima decorrenza della pensione devono trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le autonome.
Viene confermato come questo canale di accesso alla pensione sia accessibile solo a chi si prende cura di un familiare con grave disabilità, oppure che ha una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, o che è stata licenziata da un’azienda per cui è aperto un tavolo di crisi ministeriale (per queste ultime il requisito anagrafico è ridotto di 2 anni, al pari di chi ha almeno 2 figli; un anno di sconto invece con un figlio).
Il Governo stima per questa misura una platea di 2.600 persone.

Ape sociale 

L’”Ape sociale”, che costituisce un’indennità pagata dallo Stato quale scivolo verso la pensione vera e propria, richiede almeno 63 anni e 5 mesi di età e contributi variabili da 28 a 36 anni.
Questa misura è riservata solo ad alcune categorie di soggetti: disoccupati, care giver, addetti a mansioni gravose, persone con riduzione della capacità lavorativa ameno al 74%.
Durante la percezione dell’assegno sussiste il divieto di cumulo con redditi da lavoro, eccetto quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro l’anno.
Sarà nostra cura informare gli associati quando e se tutte queste misure diventeranno effettivamente legge dello Stato.