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Legge di bilancio 2022: sintesi principali novità fiscali

Gentile associato, gentile associata

Il 31/12/2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 234 del 30 dicembre 2021,

Tassazione persone fisiche (Articoli 1, commi 2-4)

Sono state riorganizzate le aliquote Irpef – da 5 diventano 4 – prevedendo inoltre la riduzione della seconda aliquota (dal 27 al 25%) e della terza (dal 38 al 35%). La tassazione al 43% (aliquota massima) scatta per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, della precedente soglia di 75.000 euro).

Sono state riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruirne sia fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).

Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

Esclusione da Irap per le persone fisiche (Articolo 1, commi 8 e 9)

Dal periodo d’imposta 2022 vengono esclusi da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Proroga superbonus (Articolo 1, comma 28)

Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022. Sono state confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.

  • 12.2025 (110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)

Per gli interventi effettuati da: i) condomìni; ii) persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità; iii) proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati); iv) Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

  • 12.2022 (30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)

Per gli interventi effettuati: i) su edifici unifamiliari; ii) su unità autonome funzionalmente indipendenti.

Cessione credito e sconto in fattura detrazioni edilizie (Articolo 1, comma 29)

Per l’anno 2024 e 2025 viene riconosciuta l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, comprendendo gli interventi di rimozione barriere architettoniche e realizzazione box pertinenziali.

Altre detrazioni edilizie (Articolo 1, commi 37 e 38)

il bonus facciate viene esteso al 2022, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità

È stato prorogato al 31.12.2024 il termine per tutte le seguenti detrazioni edilizie:

  1. bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
  2. sismabonus e sismabonus acquisti;
  3. ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
  4. bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
  5. bonus verde.

Proroga credito d’imposta beni strumentali (Articolo 1, comma 44)

Con alcune modifiche è stato prorogato al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

  1. per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2022 (o termine lungo al 30.06.2023); il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% fino a 2,5 mln; 20% fino a 10 mln; 10% fino a 20 mln;
  2. per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% fino a 2,5 mln; del 10% fino a 10 mln; del 5% fino a 20 mln.
  3. per gli investimenti in beni immateriali 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto (20% nel 2022/2023; 15% nel 2024; 10% nel 2025).
  4. dal 2023 nessun credito viene invece riconosciuto per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”.

Sospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021 (Articolo 1, comma 711)

Estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo.

Estensione termine pagamento cartelle (Articolo 1, comma 913)

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’01.01.2022 al 31.03.2022. Era già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:

  • ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va presentato entro 60 giorni dalla notifica),
  • per il pagamento degli avvisi di addebito Inps,
  • in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

Dott. Edoardo Pinchi

In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP