E’ entrata definitivamente in vigore la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) che, come ogni anno, contiene numerose novità anche in materia di lavoro. Novità che andiamo ora brevemente ad elencare, riservandoci ulteriori approfondimenti successivi sulle tematiche di maggior interesse per le aziende.
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI
Viene confermata per tutto il 2024 la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori. In particolare, l’art. 1 comma 15 prevede, per i periodi di paga dal 01-01-2024 al 31-12-2024, per i rapporti di lavoro dipendente e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore, pari a:
- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).
DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI MADRI
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15 sopra visto, il comma 180 riconosce, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
Lo stesso esonero (comma 181) totale, limitatamente però all’anno 2024, spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo:
- compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile;
- non spetta alle lavoratrici domestiche.
NOVITA’ IN MATERIA DI “FRINGE BENEFITS”
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, i commi 16 e 17, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, elevano, per il periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro (2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
Viene confermata l’aliquota agevolata sostitutiva del 5% sui premi e le somme erogate nel 2024 ai lavoratori dipendenti.
Perché i premi e le somme erogate ai lavoratori possano essere detassate, occorre in sintesi che:
- sussista un accordo aziendale o territoriale stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la Rsu aziendale;
- in tale accordo le parti stipulanti individuino dei parametri di produttività, qualità, efficienza ed innovazione;
- i risultati conseguiti sui parametri individuati dalle parti, siano incrementali rispetto ad un arco temporale congruo preso a confronto e definito dalle parti stesse nell’accordo;
- alla fine del periodo di maturazione del premio si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti;
- l’accordo di secondo livello sia stato sottoscritto con ragionevole anticipo e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell’incrementalità dei parametri prescelti rispetto al periodo preso a confronto;
- l’accordo venga depositato entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione per via telematica sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link; https://servizi.lavoro.gov.it
DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, ai commi da 21 a 25 si riconosce, per il periodo dal 01-01-2024 al 30-06-2024, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi ai seguenti lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro:
- lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 legge n. 287/1991);
- lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l‘importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA
Pensioni contributive
Il comma 125 contempla diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia ed anticipata per i lavoratori così detti “contributivi puri”, privi cioè di anzianità contributiva al 31-12-1995. In particolare:
- viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Nello specifico, con la modifica apportata si prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale;
- viene rimodulata la misura minima posta come condizione per il pensionamento anticipato a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età. In particolare, per la generalità dei soggetti, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato. La misura resta pari a 2,8 volte per le donne con un figlio, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- viene previsto che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per la mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti;
- il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all’incremento dell’attesa di vita.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per i lavoratori “contributivi puri”, non titolari di pensione, si prevede ai commi 126 e 130, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare (in tutto o in parte), nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 01-01-2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, né soggetti ad alcun obbligo contributivo.
La domanda di riscatto potrà essere presentata dall’assicurato dai suoi superstiti o dai suoi affini entro il secondo grado.
Per i lavoratori del settore privato l’onere del riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso l’onere sarà deducibile da reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51, comma 2°, lettera a) del TUIR.
Il pagamento dell’onere per il riscatto potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
Rivalutazione delle pensioni
I commi 134 e 135 modificano le percentuali di indicizzazione degli assegni pensionistici nel 2024, riducendo di 10 punti percentuali (dal 32 al 22%) la rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.
Ape sociale
Viene prorogata (comma 136) per tutto il 2024 l’Ape sociale, con incremento tuttavia del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
Possono accedere all’Ape sociale i soggetti che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- disoccupati che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante (lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi);
- caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3 comma 3, legge n. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74% ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’Ape sociale, svolgono specifiche attività lavorative gravose (indicate nell’allegato C alle legge n. 232/2016) da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (per gli operai edili, i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni). Non viene invece confermata la possibilità di accedere all’Ape sociale anche per il 2024 per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2 annesso alla Legge di Bilancio 2022.
Il beneficio dell’Ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Opzione donna
Viene confermata per tutto il 2024 tale misura con un aumento di un anno (da 60 a 61 anni) del requisito anagrafico (comma 138).
Possono accedere a tale trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che, entro il 31-12-2023, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- assistono, al momento della richiesta e da ameno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In questo caso la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico a 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero dei figli.
Quota 103
Viene riconosciuta anche per il 2024 la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con “Quota 103”, ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.
Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31-12-2024, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni ed un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs n. 180/1997.
Coloro che matureranno i requisiti nel 2024, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 7 mesi per i lavoratori del settore privato;
- 9 mesi per i dipendenti pubblici.
CONFERMA DELLA “ISCRO”
Viene confermata per il 2024 la speciale indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) introdotta, in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 2021 e riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps ed aventi determinati requisiti.
PROROGA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
I commi da 168 a 170 dispongono la proroga ed il finanziamento per l’anno 2024 delle seguenti misure di sostegno al reddito:
- nel limite di 10 milioni di euro delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call-center;
- nel limite di 30 milioni di euro dell’indennità omnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima;
- per un importo pari a 70 milioni di euro dei trattamenti di Cigs e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- nel limite di 50 milioni di euro del trattamento di Cigs per crisi aziendale finalizzato alla gestione di esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi, di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018.
Viene invece prorogato per il triennio 2024-2026 il trattamento di sostegno al reddito (Cigs ex art. 1, comma 1, D.lgs n. 72/2018) a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (proroga concessa per una durata massima di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 euro per ciascun anno).
Il comma 174 incrementa invece di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per il 2024 per la proroga, nel medesimo anno, del periodo di Cigs per riorganizzazione o per crisi aziendale di cui all’art. 22 bis del D.lgs n. 148/2015.
Con il comma 175 viene infine riconosciuto un ulteriore periodo di Cigs, fino al 31-12-2024, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo viene concesso nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024.
BONUS ASILI NIDO
Il comma 177 prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni ed affetti da gravi patologie croniche.
L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione ad uno o più figli nati dopo il 01-01-2024, a condizione che nel nucleo familiare sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che il medesimo nucleo abbia un valore Isee non superiore a 40.000 euro.
L’incremento è pari a:
- 600 euro annui per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro;
- 100 euro annui per nuclei familiari con Isee superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.
CONGEDO PARENTALE
Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.
Viene disposto in particolare che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore a 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.
Dal 2025 invece, la misura dell’indennità sarà pari al’80% per il primo mese ed al 60% per il secondo.
I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2).
SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA
Il comma 187 istituisce il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Esso ha la funzione di promuovere, anche attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza.
Viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà sopra visto (commi da 191 a 193).
Lo sgravio viene riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui e per la durata di:
- 24 mesi se l’assunzione è fatta a tempo indeterminato;
- 12 mesi se l’assunzione è fatta a tempo determinato;
- 18 mesi se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 3,8 milioni per l’anno 2026, 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l’anno. 2028.