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L’INCENTIVO AL POSTICIPO DELLA PENSIONE PER CHI RINUNCIA A QUOTA 103

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

con la circolare n. 82/2023, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento per chi rinuncia a quota 103.

I lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria che, avendo maturato il diritto alla “pensione anticipata flessibile” (detta anche “Quota 103”), scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’”Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” (IVS).

Questa facoltà è stata riconosciuta per i lavoratori dipendenti dall’art. 1 comma 286 della legge di Bilancio 2023 ed a poi trovato la disciplina operativa con il decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 21 marzo 2023.

La norma citata riguarda in via sperimentale, per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonchè alla gestione separata. Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile” (o anche “Quota 103”).

Come funziona l’incentivo per il posticipo del pensionamento

Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro assumano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.

L’Istituto precisa che le somme erogate sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. L’incentivo non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.lgs n. 150/2015).

Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) da parte del datore di lavoro.

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio, comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1998 e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

  • La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
  • Per la quota di pensione calcolata invece col sistema contributivo, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.