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COME FUNZIONA LA NUOVA MAXI DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

E’ stato pubblicato in data 25 giugno 2024 il decreto, emanato di concerto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il quale vengono definite le modalità di attuazione della nuova maxi deduzione del costo del lavoro in vigore per il 2024 (art. 4 del D.lgs n. 216/2023; si vedda anche la nostra circolare n. 36/2024).
IN COSA CONSISTE LA MAXI DEDUZIONE DEL 120%
Si tratta di un superbonus del 120% per le imprese ed i professionisti che assumono a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2024, che può arrivare al 130% se i nuovi assunti rientrano tra le così dette categorie fragili.
“La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente”. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio, è poi “maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%”.
Lo stesso costo “è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela”.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MAXI DEDUZIONE
Essa spetta alle seguenti categorie di datori di lavoro:
• imprese individuali;
• società di persone ed equiparate;
• esercenti arti e professioni, anche in forma associata.
Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Per poter ottenere l’agevolazione fiscale ed applicarla alla determinazione del redito 2024, occorre rispettare una serie di condizioni:
• l’impresa deve risultare in normale attività (deve trattarsi di imprese già costituite nel 2023 ed operative da almeno 365 giorni: restano quindi escluse tutte le attività che sono state avviate nel corso del 2023 e tutte quelle di nuova costituzione nel 2024);
• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nel 2023;
• a fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) deve essere superiore a quello medio del 2023.
CRITEERI DI CALCOLO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Come detto per poter applicare l’agevolazione:
• il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nel 2023;
• a fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) deve essere superiore a quello medio del 2023.
Ai fini dell’effettuazione dei calcoli non rilevano:
• i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al              31-12-2023, i cui contratti sono stati ceduti, sia a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, se il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2023; in caso contrario detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
• il personale assunto a tempo indeterminato destinato ad una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
• dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo ed il cui rapporto di lavoro con quest’ultima si sia interrotto a decorrere dal 30-12-2023.

Sono invece da computare:

i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31-12-2023;
• i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
• i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
In caso di distacco l’impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L’impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al  31-12-2023 distaccati all’estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco e fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.
In caso di somministrazione l’impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto.
ULTERIORI VANTAGGI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA (INDICATI NELL’ALLEGATO 1 DEL D.LGS N. 216/2023)
Per l’assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori il costo del lavoro (e la relativa deduzione) è aumentato di un ulteriore 10%.
Le categorie previste sono queste:
• lavoratori molto svantaggiati.
Essi sono:
– coloro che non possiedono un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
– soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) età compresa tra i 15 ed i 24 anni;
b) appartenenza ad una minoranza etnica di uno Stato membro dell’Ue e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile.
• Persone con disabilità;
• Donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue.

Donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche.

• Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’art. 27, comma 1 del DL n. 48/2023.
• Lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 avevano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media Ue27, o comunque compreso tra i 75% ed il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
• Soggetti già beneficiari del Reddito di Cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non abbiano i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
Il maggior costo si determina applicando il 20% al minore dei due seguenti elementi:
• costo del lavoro 2024 delle persone neo assunte;
• incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.
In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro non si ha diritto alla maxi deduzione.
Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile per categorie dei lavoratori dipendenti rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al   31-12-2023.
Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.
Esempio di calcolo
Costo del lavoro per nuovi assunti: 85.000 euro annui
Costo del lavoro incrementato nel 2024 rispetto al 2023: 62.000 euro
Costo su cui effettuare il calcolo: 62.000 euro
Maxi deduzione=20% su 62.000 euro=12.400 euro
Costo del lavoro deducibile=74.400 euro