CIRCOLARI CORONAVIRUS

MESSAGGIO INPS SU CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA

 

N. 106/2020 / CIRCOLARE / Prot. 124.2020 / SB

DIREZIONE
24 marzo 2020
Alle aziende associate

MESSAGGIO INPS SU CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E CIG IN DEROGA

Con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS ha diramato le prime sommarie istruzioni in merito agli ammortizzatori sociali messi a disposizione delle aziende che si trovano a fronteggiare problemi causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel rimandare a una più dettagliata trattazione, che sarà operata in un’apposita circolare illustrativa di prossima pubblicazione, l’INPS ha schematizzato le novità relative alla Cassa Integrazione Ordinaria, all’Assegno Ordinario e alla Cassa in deroga nell’allegato al messaggio sopra richiamato e che si riporta unitamente alla presente.
Di seguito si provvede a riepilogare le principali disposizioni:
CIGO
Tutte le aziende che accedono alla CIGO, potranno fare domanda per Cassa Ordinaria con causale COVID-19 nazionale, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Le aziende non dovranno presentare alcuna relazione tecnica in allegato alla domanda ma unicamente l’elenco dei lavoratori interessati. In altre parole, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Se un’azienda ha in corso un’altra CIGO o un’altra richiesta in attesa di autorizzazione (con altra causale), potrà comunque presentare richiesta per la CIGO con causale COVID-19, che prevarrà sia sulla Cassa in corso, sia sull’istruttoria precedentemente inviata. Eventuali periodi sovrapposti saranno annullati d’ufficio.
Altra importante particolarità di questa specifica causale: non è dovuto il pagamento di alcun contributo addizionale e non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile, come dei 24 mesi (30 per le aziende del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile. Non si deve neppure tener conto limite del terzo delle ore lavorabili.
Il termine per la presentazione delle domande coincide con la fine del quarto mese successivo l’inizio di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le aziende in Cassa Straordinaria alla data del 23 febbraio 2020 possono interrompere il trattamento straordinario e accedere a quello ordinario sopra descritto, sempre che rientrino tra le categorie produttive che vi possono accedere. Qualora invece non vi possano accedere, per via del settore di appartenenza, potranno avvalersi della Cassa integrazione in deroga.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS – dice l’INPS – sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
ASSEGNO ORDINARIO
La prestazione spetta ai lavoratori operanti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale.
Per il Fondo di integrazione salariale (FIS) sono beneficiari
• i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
• i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Per i Fondi di solidarietà di settore sono beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Anche per l’Assegno di Solidarietà è stata prevista un’istruttoria semplificata delle domande:
• non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
• non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
• non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; infine non si considera il limite di 1/3 delle ore lavorabili;
• I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
• non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
• il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda per l’Assegno Ordinario potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Essa deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale Emergenza COVID-19 nazionale. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di Assegno Ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per Emergenza COVID-19 nazionale anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale Emergenza COVID-19 nazionale, come già visto per la CIGO, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS, il quale si premura anche di ribadire che per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avverrà nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. Infine, anche per l’Assegno Ordinario oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19
Come già anticipato con nostra precedente circolare, che si richiama integralmente, il decreto Cura Italia ha riconosciuto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
o per un periodo non superiore a nove settimane;
o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. Sono altresì esclusi dalla CIG in deroga i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
L’INPS si premura anche di sottolineare che tale prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
La cassa integrazione in deroga consisterà in un trattamento d’integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori (ANF).
Per fare la domanda, specifica l’INPS, se si tratta di datori di lavoro con più di 5 dipendenti, sarà necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Al contrario, se si tratta di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non sarà necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né il contributo addizionale, né tantomeno la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La prestazione sarà concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni invieranno all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, sia il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”, sia la lista dei beneficiari.
In ultimo, il pagamento sarà esclusivamente in modalità diretta e il datore di lavoro, di conseguenza, dovrà inoltrare il modello “SR 41” all’INPS.
Con riferimento alla disciplina della CIG in deroga in Regione Emilia-Romagna si rinvia alla nostra circolare allo scopo redatta ed inviata in data 23 Marzo 2020.
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro Servizio Sindacale è a Vostra completa disposizione (Dott. Federico Vecchi f.vecchi@confapiemilia.it).

Allegato: Messaggio INPS

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia