MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE PMI

N. 099/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 111.2020 / CZ
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
19 Marzo 2020
Alle Aziende Associate
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE PMI
Il cd. Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020, di seguito anche “Decreto”) ha introdotto misure di sostegno finanziario a favore delle micro, piccole e medie imprese che hanno subito una carenza di liquidità temporanea quale conseguenza dell’epidemia.
Di seguito Vi illustreremo, in particolare, le misure finanziarie di cui all’art. 56 del Decreto, che prevedono – a talune condizioni – una moratoria fino alla data del 30 settembre 2020 per i finanziamenti e i mutui delle PMI danneggiate dall’epidemia.
A titolo di premessa, Vi precisiamo che tali disposizioni non sono state ancora oggetto di chiarimenti ufficiali (disponiamo al momento solo del testo del Decreto); come per le altre disposizioni, inoltre, Vi ricordiamo che anche quelle in esame potrebbero subire modificazioni in sede di conversione in legge del Decreto.
• Soggetti interessati
Le misure di sostegno finanziarie previste dall’art. 56 del Decreto sono applicabili unicamente alle micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6/05/2005, aventi sede in Italia.
L’art. 56 si limita a richiamare la Raccomandazione Cee del 6/05/2005, senza fornire precisazioni ulteriori (ad esempio in merito ai parametri e all’esercizio di riferimento). E’ da ritenersi che, a tal fine, si possa fare riferimento al Decreto Ministeriale 18/4/2005, che ha recepito nel nostro ordinamento la Raccomandazione sopra citata e alla quale fanno rinvio la maggior parte delle agevolazioni riservate alle PMI.
In base a tale decreto, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. Il DM 18/4/2005 precisa che:
– per “fatturato” si intendono i ricavi di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile;
– per “totale di bilancio” si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
– per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato.
Sempre secondo il D.M. 18/4/2005 i parametri di cui sopra sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione: ci si chiede però, a questo punto – e in considerazione del fatto che molte società approveranno i bilanci in tempi più lunghi (come tra l’altro consentito dallo stesso Decreto) – se sarà possibile usufruire della moratoria anche sulla base dei dati del bilancio 2018. Si auspica che, su questo e sui numerosi altri punti oscuri di questa norma, vengano forniti al più presto dei chiarimenti ufficiali.
Le imprese PMI possono accedere alle misure agevolative di sostegno finanziario (descritte nel paragrafo successivo) SOLO SE le rispettive esposizioni debitorie NON siano classificate, alla data 17/3/2020, come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Su questo punto, con ogni probabilità, si farà riferimento ai criteri delineati dagli accordi Abi in materia di moratorie. L’ultimo di questi accordi, sottoscritto in data 6/03/2020 e che costituisce un Addendum dell’Accordo ABI 2019 per le moratorie, esclude dalle richieste di moratoria le imprese che siano classificate come posizioni non performing dall’istituto di credito, intendendo per tali: le sofferenze, le inadempienze probabili, le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (art. 2.1.3 dell’Accordo Abi 2019), benché le rate possano essere già scadute (integralmente o solo parzialmente non pagate) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di moratoria.
Le imprese PMI che presentano tutti i requisiti di cui sopra possono accedere alle misure di sostegno finanziario previa presentazione:
– di apposita richiesta (la norma parla di “Comunicazione”) all’istituto di credito o altro ente finanziatore;
– di un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 nella quale l’Impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (la norma non prevede al momento l’allegazione di particolari documenti: situazioni infrannuali, prospetto dei flussi di cassa).
In base alla lettera della norma (e fatti salvi i dubbi sopra esposti), parrebbe dunque che l’accesso alle moratorie sui finanziamenti possa avvenire in modo pressochè “automatico” qualora siano rispettati tutti i requisiti sopra illustrati.
Durante i giorni di moratoria gli istituti di credito dovranno sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento. La richiesta della moratoria è inoltre neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto della richiesta di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere la qualità creditizia del debitore.
• Misure di sostegno finanziario (moratorie)
Le misure agevolative previste dall’art. 56 del Decreto per le imprese PMI che rispettano i requisiti sopra indicati sono le seguenti:
– per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto (17/3/2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato (quindi resta invariata la scadenza originale del piano di ammortamento), unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Sotto il profilo degli istituti di credito e degli altri soggetti finanziatori, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sopra illustrate sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia (seppure parziale) di un’apposita sezione speciale del Fondo cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 662/1996 (Fondo Centrale di Garanzia).
Per ulteriori informazioni: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia