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NOVITA’ DAL “DECRETO LAVORO” SUI “FRINGE BENEFITS”

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

è in vigore dal 5 maggio 2023 il così detto “Decreto Lavoro” (DL n. 48/2023). Tra le tante novità previste, alcune sono relative alla disciplina dei “fringe benefits”.

Cosa è la “Retribuzione in natura” (o fringe benefits)

Secondo la legislazione fiscale essa consiste nelle prestazioni di beni o servizi di una determinata utilità a favore del lavoratore o dei suoi familiari.

Quali sono le novità contenute nel “Decreto Lavoro”

Il DL n. 48/2023 all’art. 40, prevede in sintesi le seguenti novità in tema di fringe benefits:

  • per il solo anno 2023 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passa dal valore ordinario di euro 258,23 a euro 3.000, per i soli lavoratori dipendenti con figli che sono fiscalmente a carico (compresi anche quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, ed i figli adottivi o affidati);
  • nel maggior importo previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare una preventiva informativa alle Rsu, laddove presenti;
  • il lavoratore, per poter fruire del bonus rafforzato, dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico;
  • per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare categoria sopra vista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di euro 258, 23 annuo.

Chi sono i destinatari del nuovo beneficio

I soggetti beneficiari sono i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Si ricorda che l’art. 12, comma 2° del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) stabilisce che si intende come “ a carico” il famigliare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Occorrerà capire se tra i destinatari della misura (in analogia con quanto era stato disposto nel 2022 secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/2022), verranno o meno ricompresi anche i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si ricorda inoltre che l’innalzamento a 3.000 euro in questo caso, a differenza delle misure previste per il così detto “welfare aziendale”, può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi richiesto che l’erogazione sia effettuata nei confronti della generalità dei lavoratori o di categorie omogenee di essi.

Sarà inoltre interessante capire se il beneficio spetta per intero o se sarà invece da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50%; su questo sarà auspicabile quanto prima un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i beni e servizi da considerare e quali quelli da escludere per il raggiungimento del limite massimo di esenzione

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

  • buoni spesa e buoni benzina
  • ricariche telefoniche
  • buoni acquisto
  • regali e cestini natalizi
  • autovettura ad uso promiscuo
  • interessi sui prestiti
  • polizza sui rischi extraprofessionali
  • fabbricati concessi in uso abitativo senza obbligo di dimora
  • pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale

Non saranno invece da considerare nel limite, il seguente paniere di beni e servizi:

  • opere e servizi per finalità sociale
  • somme e sevizi e prestazioni di educazione e istruzione
  • somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
  • trasporto pubblico
  • assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
  • servizio mensa/buono pasto
  • assistenza sanitaria integrativa
  • contributi versati alla previdenza complementare

Per quanto riguarda la conferma effettuata anche per quest’anno della non concorrenza fino a 3.000 euro anche mediante il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, si rinvia alla nostra circolare n. 322/2022.

Entro quando erogare i benefits

La norma prevede che il particolare regime di innalzamento a 3.000 euro della soglia esente, trova applicazione esclusivamente per l’anno di imposta 2023.

L’art. 51 comma 1 del TUIR, considera percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato). Si ritiene pertanto che l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.

Per quanto riguarda invece l’assegnazione di beni e servizi di cui al’art. 51 comma 3 del TUIR (buoni benzina, buoni spesa), questi si considerano percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui tali utilità entrano nella disponibilità del lavoratore stesso, che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio 2024, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Compatibilità con i buoni benzina ex DL n. 5/2023

Per l’anno 2023 il legislatore (DL n. 5/2023) ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti dei buoni benzina per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore (si veda sull’argomento la nostra circolare n. 23/2023).

In sede di conversione (legge n. 23/2023) è stato specificato che l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023, non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili.