Gentile associato, gentile associata,
Con la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022, si è definito il quadro che dovrà essere seguito dalle aziende che vorranno avvalersi del “Lavoro Agile” (“Smart-Working”) a partire dal 01-09-2022.
Dal prossimo 01-09-2022 le aziende che vogliono ricorrere allo Smart-Working dovranno stipulare accordi individuali con i singoli dipendenti interessati (l’accordo dovrà essere conservato dall’azienda per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione). Per quanto riguarda i contenuti delle intese da siglare rimandiamo alle nostre circolari n. 416/2021 e n. 100/2022. Nel contempo si ricorda che il D.lgs n. 105/2022, in ottemperanza alle disposizioni dell’Unione Europea, ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile, devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizioni di disabilità.
Il Ministero del Lavoro, con il DM n. 149/2022 sopra richiamato, ha ora fornito il modello che dovrà essere utilizzato per la comunicazione di attivazione della modalità di Smart-Working nei rapporti di lavoro subordinato.
A partire dal 01-09-2022, le aziende che firmano accordi individuali per l’attivazione dello Smart-Working, non dovranno più trasmettere le singole intese raggiunte una per una con ogni dipendente, ma si limiteranno a comunicare solo l’elenco dei lavoratori interessati e che hanno firmato l’accordo. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Lo stesso Ministero provvederà poi a rendere disponibili i medesimi dati all’Inail. Il lavoratore ha infatti diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e per gli eventuali infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Il modulo per effettuare le comunicazioni si trova all’interno del portale dei servizi online del Ministero, accessibile tramite autenticazione SPID o CIE all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it
Il modulo si compone di n. 5 sezioni:
- dati del datore di lavoro
- dati del lavoratore
- dati del rapporto di lavoro (data di inizio, tipologia, Pat e voce di tariffa Inail)
- dati dell’accordo di lavoro agile (data di sottoscrizione, tipologia di durata, data di inizio e di cessazione)
- dati di invio (invio, modifica, annullamento, cessazione).
In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Le nuove regole si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a partire dal 01-09-2022.
Segnaliamo, ad integrazione di quanto detto sopra che il Ministero del Lavoro, con nota del 26 agosto 2022, ha in parte modificato le indicazioni in precedenza fornite col DM n. 149 del 22-08-2022.
Ha in particolare specificato il Ministero che, con riferimento agli obblighi di comunicazione obbligatoria delle informazioni relative all’accordo di Lavoro Agile, il dicastero renderà disponibile, dal 01-09-2022, l’apposito modulo attraverso il portale “Servizi Lavoro”, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
L’obbligo di effettuare la comunicazione si applica solo ai nuovi accordi di Lavoro Agile, o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese le proroghe) di precedenti accordi.
Il Ministero ha precisato che la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall’adozione dello “Smart-Working”. Poiché la piena operatività della nuova procedura richiede l’adeguamento dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro la data del 1° novembre 2022.