NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI, FAMIGLIE E IMPRESE PER L’EMERGENZA “CORONAVIRUS”

N. 66/2020 / CIRCOLARE / Prot, 76.20 / FV
AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
04 marzo 2020
Alle aziende associate
NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI, FAMIGLIE E IMPRESE PER L’EMERGENZA “CORONAVIRUS”
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Decreto Legge n. 9 del 02-03-2020, contenente ulteriori misure urgenti a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese connesse all’emergenza da “Covid 19”. Ecco qua in sintesi le principali misure di interesse per la nostra Regione.
PER TUTTA LA NAZIONE
Art. 1 – dichiarazione dei redditi precompilata 2020
E’ stato previsto il rinvio dei termini al 31 marzo.
Art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli art. 23, 24 e 29 del D.P.R n 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
Altre disposizioni sono poi previste per i soli comuni facenti parte della “zona rossa”.
Art. 6 – Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati concessi da “Invitalia”
I soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da “Invitalia” (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
Art. 7 – Sospensione dei termini per versamenti assicurativi ed alle camere di commercio
Sono sospesi:
a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’art. 18 della legge n. 580 del 29-12-1993;
b) fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
1. le domande di iscrizione alle camere di commercio;
2. le denunce di cui all’art. 9 del D.P.R 7-12-1995 n. 581;
3. il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25-01-1994 n. 70;
4. la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1°, sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
NORME SPECIALI PER LA CASSA INTEGRAZIONE
Art. 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza di quanto prescritto dall’art. 14 del D.lgs n. 148/2015 (procedure di informazione e consultazione sindacale) e dei termini del procedimento previsti dagli art. 15, comma 2°(termini per la presentazione della domanda) e 30 comma 2° (termini per la presentazione della domanda dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà) del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.
Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive poste al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario nelle casistiche di cui sopra, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’art. 4, commi 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015 e dei limiti previsti dagli art. 12,29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del D.lgs n. 148/2015.
Le prestazioni di sostegno al reddito sopra menzionate, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per il 2020.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del D.lgs n. 148/2015.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
L’Inps provvede al monitoraggio dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, L’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Art. 15 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Interazione Straordinaria
Le aziende site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 13, per un periodo, in ogni caso, non superiore a 3 mesi.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della Cassa Integrazione Straordinaria precedentemente autorizzata.
Art. 15 – Cassa Integrazione in Deroga
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.
Sono esclusi dalla disposizione i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è concesso nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23-02-2020.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.
Art. 16 – Indennità lavoratori autonomi
Prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti (compresi i titolari di impresa) che svolgono la loro attività lavorativa, alla data del 23-02-2020, nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, secondo un limite massimo di spesa e sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 17 – Cassa Integrazione in Deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’art. 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il DL n. 6 del 23-02-2020 e previo accordo con le OO.SS comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino ad un importo massimo, per il 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto ed a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni e non utilizzate, di cui all’art. 44, comma 6 bis, del Dlgs n. 148/2015, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps che provvede all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
Le domande sono presentate alla regione che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Questo il quadro d’insieme delle disposizioni. Alleghiamo comunque il DL per maggiori approfondimenti.
Allegato: DL n. 9 del 2 marzo 2020
Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia