Per rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale, il DL n. 19/2024 (“Decreto Pnrr”), introduce, nell’art. 29 del D.lgs n. 276/2003, l’obbligo per gli appaltatori ed i subappaltatori di riconoscere al personale un trattamento economico che non sia inferiore a quello previsto dai contratti maggiormente applicati nella zone e nel settore connesso alle attività appaltate.
Si tratta di un principio avente la finalità di evitare che l’appalto diventi lo strumento per ridurre in modo improprio il costo del lavoro.
Il decreto legge precisa che il principio troverà applicazione “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto”. Questa ampia formula sembra includere nella norma tutto il personale che svolge attività lavorativa nell’ambito di un appalto, a prescindere dalla forma contrattuale; la regola sembra valere quindi anche nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto, non come dipendenti diretti, ma sulla base di accordi contrattuali con soggetti esterni (in esecuzione ad esempio di un subappalto). A questi lavoratori deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona.
Ma come dovranno essere individuati tali contratti collettivi? Il decreto legge non fa il consueto rinvio agli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma adotta i diverso meccanismo secondo il quale la retribuzione di riferimento debba essere cercata negli accordi “maggiormente applicati” nel settore e nella zona più vicini all’attività svolta nell’appalto. Bisognerà quindi, caso per caso, individuare quale è l’oggetto principale dell’appalto per poi andare a ricercare quale è il contratto maggiormente applicato nel settore affine (il decreto dice “strettamente connesso”) a quella attività e nella zona in cui viene svolto il lavoro.
Si tratta di un criterio mobile che sarà probabilmente soggetto ad interpretazioni divergenti in alcuni casi.