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Nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2/Covid19 negli ambienti di lavoro

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022. Di seguito le principali novità introdotte e i relativi adempimenti.

  • NECESSITA’ DI AGGIORNARE IL PROTOCOLLO AZIENDALE
    Previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato) si stabilisce che:
    I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle
    rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
  • In tutti i punti del protocollo è ribadito il concetto che la pandemia purtroppo non è ancora finita ed è quindi necessario mantenere attive tutte le attenzioni e le procedure
    adottate fino ad oggi.
    1-FORMAZIONE
    2-MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
    3-GESTIONE DEGLI APPALTI
    4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZEINDA. RICAMBIO DELL’ARIA
    5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
    7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,
    DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
    8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
    9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
    10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
  • Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
    La mascherina è obbligatoria? L’accordo così recita:
    Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori
    secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. In primo luogo, il Protocollo ha chiarito che la mascherina è obbligatoria solo in alcuni settori individuati dalla normativa vigente, anche se la stessa rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura a tutti i lavoratori la fornitura di mascherine di tipo FFP2 e quindi non di tipo chirurgico. Queste ultime sono infatti decadute come DPI al termine del periodo emergenziale. Al secondo capoverso del paragrafo l’Accordo aggiunge: Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Il datore di lavoro avrà quindi la facoltà, solo su specifica indicazione del Medico Competente o dell’RSPP, di mettere a disposizione mascherine FFP2 e di farle utilizzare IN MODO OBBLIGATORIO a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo (per es. cluster aziendale di contagi), siano ritenuti più a rischio di contagio. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto per i lavoratori fragili (concetto poi ribadito anche al punto 12 del Protocollo.
  • Punto 12 – Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure preventive e organizzative per i lavoratori fragili. Quali sono i criteri da adottare per obbligare all’utilizzo della mascherina FFp2? Si indicano alcuni dei punti da verificare:

• ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale (questa
variante è molto contagiosa)
• impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
• impossibilità di mantenere la distanza interpersonale durante il lavoro
• presenza di cluster aziendali di contagio
• presenza di lavoratori fragili

È necessario quindi coinvolgere quanto prima il Medico Competente e/o RSPP per decidere quali gruppi di lavoratori siano obbligati all’utilizzo di mascherina FFp2. I lavoratori che non hanno l’obbligo di mascherina FFp2 possono continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica?
Sì, ma l’acquisto sarà a questo punto a carico del lavoratore e non del datore di lavoro.

Punto 11 – LAVORO AGILE
….. le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del
lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
È in fase di valutazione una proroga al 31 dicembre 2022 per tutele di cui sopra.

PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
Entro il 31 ottobre 2022 oppure prima laddove le condizioni epidemiologiche dovessero cambiare in modo repentino.

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