Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti ed è disciplinato da fonti normative di vario livello nell’ambito del nostro ordinamento giuridico.
La Costituzione stabilisce all’art. 36, 3° comma, che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e no può rinunziarvi”. Le ferie hanno infatti il duplice scopo di consentire la reintegrazione delle energie psichiche e fisiche dopo un anno di lavoro e di consentire al lavoratore di porre maggior cura e tempo nelle relazioni affettive e sociali.
Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane. Sul datore di lavoro grava l’onere di:
- concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta;
- concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.
Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell’anno 2021. Ai vari Ccnl è data la facoltà di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purché permanga il rispetto della natura stessa dell’istituto (in ogni caso il termine legale di fruizione delle ferie si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto di lavoro).
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Il datore di lavoro ed i lavoratori che, entro il 30 giugno 2023 non avranno completato l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2021, sono obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all’Inps. L’importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque del mese di luglio, ed il relativo versamento va eseguito entro il 20 agosto.
Ciò non determina comunque un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l’insorgere di un obbligo contributivo del versamento all’Inps, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da 100 euro a 600 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata per almeno 2 anni, la sanzione amministrativa va da 400 euro a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, ovvero si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro.
Conseguenze sul rilascio del Durc
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti infine, se interessa oltre il 20% dei lavoratori in forza, può determinare la sospensione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).