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PLASTIC TAX: INFORMAZIONI UTILI PER LE AZIENDE

 

 

Unionchimica Confapi e Confapi tutta hanno lavorato intensamente per cercare di contrastare l’introduzione della Plastic Tax, ottenendo la riduzione del 50% del valore iniziale dell’imposta e lo slittamento della sua entrata in vigore a luglio 2020.

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi che forniranno maggiori indicazioni, ecco alcune informazioni per le aziende

In cosa consiste 

L’imposta è pari a 0,45 euro al chilogrammo e viene accertata sulla base di una dichiarazione trimestrale presentata all’Agenzia delle Dogane entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento. 

Il pagamento della prima rata, quella relativa al trimestre luglio-settembre, è previsto a ottobre 2020. 

Chi la deve pagare

L’imposta deve essere pagata dai fabbricanti di prodotti monouso in plastica, i cosiddetti MACSI, oppure dagli importatori di questi prodotti se essi provengono dall’estero. La Plastic Tax diviene infatti esigibile all’atto dell’immissione al consumo dei MACSI nel territorio italiano. 

Sanzioni

La sanzione per il mancato pagamento dell’imposta va da due a dieci volte il valore dell’imposta evasa, partendo da un minimo di 500 euro.

Cosa sono i MACSI

Nella definizione di MACSI ricadono quindi tutti quegli oggetti in plastica ideati per non essere riutilizzati o quei prodotti che esauriscono il loro ciclo di vita senza poter essere trasferiti.  

Sono da considerare MACSI anche quegli oggetti in plastica monouso destinati a contenere, proteggere, manipolare o consegnare merci o prodotti alimentari. 

Allo stesso modo sono equiparati ai MACSI anche gli imballaggi o le parti di essi realizzati con l’impiego di materie plastiche, così come tutto ciò che consente la chiusura, la commercializzazione o la presentazione di qualsiasi tipo di prodotto. 

Esenzioni

È bene precisare però che l’imposta non è dovuta né sui MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN13432, così come non ci sono imposte da pagare sui dispositivi medici in plastica monouso.

Ulteriori casi di esenzione dal pagamento dell’imposta sono previsti per i MACSI ceduti direttamente all’estero o per quelli che provengano da processi di riciclo.

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