POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – D.L. CURA ITALIA

N. 100/2020 / CIRCOLARE / Prot. N. 115.2020 / CZ
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
20 Marzo 2020
Alle Aziende Associate
POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – D.L. CURA ITALIA
Tra i vari interventi il D.L. prevede, per un periodo di 9 mesi:
• l’innalzamento della copertura della garanzia all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro.
• che con decreto di natura non regolamentare del MEF le percentuali di copertura del Fondo possano essere aumentate fino al 90% anche tramite le sezioni speciali regionali.
• che la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal D.L. a 5 milioni di euro per tutte le operazioni; la probabilità di inadempimento delle imprese verrà valutata solo sulla base del modulo economico-finanziario, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi dell’impresa.
• che sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;
• la possibilità di cumulo senza limiti con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro dei i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari;
• che viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti a specifici settori/filiere colpiti;
• il rifinanziamento del Fondo con 1,5 miliardi.
Va rilevato che il D.L. non estende la copertura del Fondo alle mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) per esigenze di liquidità.
A proposito di quanto sopra, il Ministero dello sviluppo economico informa che i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ volti ad ampliare di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificare le modalità di intervento sono immediatamente operativi. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:
• La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
• È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
• Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
• Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
• È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
• Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Per ulteriori informazioni: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it
Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia