L’art. 12 del D.L. 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58 a decorrere dall’ 01.10.2021 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti con San Marino per le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B). Fino al 30.6.2022 è previsto un periodo transitorio durante il quale si potranno emettere fatture elettroniche su base volontaria.
Dal 01.07.2022 l’obbligo di certificare in formato elettronico le operazioni con San Marino risulterà escluso nelle ipotesi previste da specifiche disposizione di legge (es. soggetti passivi in regime forfetario) e nei rapporti intercorrenti tra soggetti passivi d’imposta e cessionari soggetti privati (B2C).
Cessioni di beni verso San Marino
Le fatture relative a cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, dovranno essere emesse in formato elettronico da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72).
L’ufficio di San Marino verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e la regolarità della fattura comunicherà l’esito all’Agenzia delle Entrate e la fattura convalidata verrà messa a disposizione del soggetto italiano all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi”.
Ai fini della compilazione della fattura il cedente italiano dovrà riportare: i) il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM); ii) il “codice destinatario” attribuito all’ufficio di San Marino (2R4GTO8); iii) il codice “N3.3” nel campo “natura” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”).
Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ne abbia convalidato la regolarità, il soggetto italiano, avrà 30 giorni di tempo per emettere nota di variazione (art. 26 c. 1 DPR 633/72), senza il pagamento di sanzioni e interessi, altrimenti l’operazione verrà riqualificata come operazione imponibile ed assoggettata ad IVA.
Acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta
Le fatture per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia mediante trasporto o consegna nel territorio italiano da operatori economici stabiliti a San Marino dovranno essere emesse in formato elettronico (con assolvimento dell’imposta ex art. 71 del DPR 633/72) e trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SDI, che ha l’obbligo di recapitarle al cessionario italiano il quale può visualizzale all’interno della area riservata del portale “fatture e corrispettivi”.
Qualora la fattura emessa dal soggetto sammarinese rechi l’addebito dell’IVA, questa verrà versata dallo stesso cedente all’ufficio tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni provvederà a riversare le somme ricevute all’Agenzia delle Entrate, e a trasmettere allo stesso in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Successivamente l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controllerà la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne darà comunicazione all’ufficio di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti verrà richiesto all’ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.
L’esito positivo del controllo verrà reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale, da tale momento, potrà operare la detrazione dell’imposta.
Se la fattura elettronica emessa non riportasse l’addebito dell’IVA in relazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni realizzate, il soggetto italiano che riceverà la fattura tramite lo SDI dovrà assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge (art. 17 co. 2 del DPR 633/72) e annotare le fatture nei registri IVA vendite e acquisti previsti.
Adempimenti tributari
L’implementazione della fattura elettronica per le operazioni con San Marino consente di superare l’obbligo di presentazione del c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015), seppure manchi ancora un chiarimento ufficiale sul punto.
Inoltre cesserà anche l’obbligo di presentazione dell’elenco INTRASTAT per le cessioni di beni in regime di non imponibilità IVA dall’Italia a San Marino.
Dott. Edoardo Pinchi
In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP