A cura dell’Avvocato Mirko Garbellini
Il tema del rapporto tra affidamenti bancari ed adeguati assetti impone all’impresa, nella relazione con il proprio partner finanziatore, la predisposizione di un quadro analitico e documentale fedele ed attuale, non solo alla genesi del rapporto, ma anche in costanza di esecuzione dello stesso, mediante aggiornamenti tempestivi in una costante interlocuzione con l’istituto di credito.
Il “dialogo” banca – impresa, deve essere puntuale, prospettico ed accurato, a ragione tanto dell’andamento attuale quanto della previsione di fenomeni distorsivi o fluttuazioni del business tali da inficiarne o ridimensionarne la prospettiva iniziale che ha portato all’apertura delle linee di credito.
Questo necessario flusso informativo tra finanziatore ed imprenditore, letto in chiave prospettica e di migliore gestione dell’impresa, è evincibile a mente dello stesso combinato disposto degli artt. 2086 c.c. ed art. 3 CCII, e si rivela determinante ai fini dell’emersione tempestiva di squilibri finanziari e dell’esperimento tempestivo dello strumento della composizione negoziata ed in ultima analisi dell’esito favorevole della stessa.
In tema, un aspetto centrale, riguarda il ruolo delle Banche in procedura in rapporto alla classificazione dello squilibrio di credito negoziato in considerazione delle norme emanate dall’Autority di vigilanza.
Il nuovo correttivo Ter al CCII, non solo conferma l’accesso alla procedura da parte dell’Istituto di Credito il quale è coinvolto fin da subito nelle trattative di soluzione negoziata, ma soprattutto spiega che l’esperimento della procedura e l’instaurazione delle trattative di composizione negoziata, non costituiscono di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito accordate, né tantomeno ragione di declassificazione dello stesso. E’ così garantito in sede negoziale l’apporto di liquidità, per tutto il corso delle trattative di ridefinizione del debito, il cui successo è strettamente legato alla tempestività dell’emersione dei segnali di squilibrio economico e patrimoniale ancora reversibili.