CIRCOLARI CORONAVIRUS

RAPPORTO TRA MALATTIA E CIG, FIS E CIG IN DEROGA

 

N. 225/2020 / CIRCOLARE / Prot. 249.2020 / SB

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
4 maggio 2020
Alle aziende associate

RAPPORTO TRA MALATTIA E CIG, FIS E CIG IN DEROGA

L’INPS, con proprio messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, ha provveduto a riepilogare le disposizioni vigenti in materia di rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga.
CIG E CIG IN DEROGA
In linea generale, l’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, dispone che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Tuttavia, in concreto possono verificarsi diverse fattispecie:

 La Cassa integrazione a 0 ore insorge durante lo stato di malattia.
Il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. L’attività lavorativa è, infatti, totalmente sospesa e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

 Lo stato di malattia viene accertato prima dell’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
• Se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa.

• Se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 Il ricorso alla Cassa integrazione determina una contrazione dell’attività lavorativa e, quindi, riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto.
In questa fattispecie l’indennità economica di malattia prevale sull’integrazione salariale.

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

FIS – ASSEGNO ORDINARIO

 Sospensione a zero ore:

• se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione, la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa

• se la malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due fattispecie:

1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse.

2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

 In caso di riduzione di orario, l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).

La nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi– Cell. 340/7498505 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distinti saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia