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LA RIFORMA DEL DESIGN UE – IN ARRIVO IL NUOVO “DESIGN DELL’UNIONE EUROPEA”

a cura di Modiano & Partners

A dicembre 2024, dopo quasi un decennio di lavori preparatori, è stata pubblicata la nuova legislazione europea sui design contenente una serie di novità che entreranno gradualmente in vigore nei prossimi mesi e anni.

L’obiettivo è quello di modernizzare e rafforzare il sistema di protezione dei design, rendendolo più adeguato al contesto attuale in cui il digitale ricopre sempre maggiore importanza, e, al contempo, allineare alcuni aspetti della protezione dei design alle norme sui marchi.

Gli strumenti normativi adottati sono due: un Regolamento modificativo (n. 2822/2024), che modifica il precedente Regolamento Europeo sul design comunitario, e una Direttiva (la 2823/2024) che impone agli Stati membri di adattare la propria legislazione nazionale entro il dicembre 2027. Alcune modifiche apportate al Regolamento avranno effetto dal 1° maggio 2025, altre dal 1° luglio 2026, altre ancora dal 2032.

Un primo aspetto della nuova legislazione riguarda una modernizzazione delle definizioni e della nomenclatura. In primis, a partire dal 1° maggio 2025, l’attuale denominazione “design comunitario” verrà sostituita da “design dell’Unione Europea” e i design registrati potranno essere identificati con il simbolo D (similmente a quanto avviene ora con il simbolo ® per i marchi registrati).

A partire dal 1° luglio 2026, verranno introdotti i design “digitali” o “non fisici”. Sarà quindi possibile una più completa protezione di aspetti immateriali, grazie al fatto che un design potrà includere, tra le altre cose, anche il movimento, la transizione o qualsiasi animazione di caratteristiche che contribuiscono all’aspetto di un “prodotto”, nonché le opere grafiche o i simboli, i loghi, i motivi di superficie e interfacce grafiche utente (GUI).

Inoltre, viene precisato che con “prodotto” proteggibile da un design si intende un qualsiasi oggetto in forma fisica e non, compresi gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, compresi quindi gli ambienti virtuali e le interfacce interattive. Ciò comporterà anche un ampliamento delle modalità pratiche di presentazione e rappresentazione dei design che dovranno essere implementate. È già previsto che, sempre da luglio 2026, potranno essere pubblicate più di 7 viste.

Sempre nell’ottica di rafforzare la protezione nel nuovo contesto tecnologico che vede una crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D, da maggio 2025 la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il design ai fini della riproduzione (ad esempio un file per la stampa 3D di un prodotto che incorpora il design protetto) costituiscano un uso del design che dovrebbe essere soggetto all’autorizzazione del titolare, quindi non liberamente a disposizione dei concorrenti.

Sarà inoltre possibile vietare e perseguire il transito nell’UE di prodotti che incorporano il design registrato.

Grazie al chiarimento del requisito di visibilità, il nuovo Regolamento consentirà di proteggere anche oggetti che non sono visibili durante il normale utilizzo, ad eccezione dei componenti dei prodotti complessi (prodotti con più componenti sostituibili, che devono rimanere visibili per essere proteggibili).

La riforma interessa anche i design multipli, che, a differenza di quanto avviene attualmente, potranno coprire anche design appartenenti a classi diverse, a fronte dell’introduzione del limite massimo di 50 modelli per ciascuna domanda di design multiplo.

Importanti novità della riforma, che però entreranno in vigore solo nel 2032, riguardano poi i pezzi di ricambio, i quali non saranno perseguibili come violazioni di un design registrato se utilizzati per riparare prodotti complessi (ad es. automobili) per ripristinarne l’aspetto originario, cioè se il loro aspetto dipende dall’aspetto del prodotto complesso (“must-match”). Gli utenti dovranno però essere informati sull’origine commerciale del pezzo di ricambio e sull’identità del fabbricante.

Un ulteriore aspetto della nuova legislazione riguarda le azioni di invalidazione dei design, con l’introduzione (da luglio 2026) di azioni di invalidazione accelerate nei casi in cui il titolare del design registrato non contesti i motivi di nullità.

Per quanto riguarda la Direttiva, questa impone l’introduzione, a livello nazionale, di azioni di invalidazione dinanzi agli Uffici Brevetti locali. Il ricorso a tali azioni rimarrà comunque un’opzione non obbligatoria.

Come visto, le novità in arrivo sono molteplici e maggiori dettagli emergeranno man mano che le novità verranno implementate.

Ricordiamo, infine, che i design registrati in Italia e nell’Unione Europea sono diritti idonei a consentire l’accesso al sistema di agevolazioni previste dal nuovo Patent Box.