News

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: proroga al 15 novembre

La Legge n. 106/2021, ha spostato il termine entro cui rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate. La nuova scadenza è stata fissata nel prossimo 15 novembre 2021.

Si tratta della possibilità di aggiornare il costo storico di acquisto al c.d. valore normale, ovvero al valore di mercato dei beni.

Adempimenti

Entro il prossimo 15 novembre 2021 occorre:

– che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc…) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

– che il contribuente versi un’imposta pari all’11%, calcolata sul valore di perizia (quindi non sulla differenza tra il valore di perizia ed il precedente valore di carico), in un’unica soluzione o, alternativamente, in tre rate annuali di pari importo (la prima scadente sempre il prossimo 15/11).

Da ricordare

  • L’imposta sostitutiva ha un’aliquota unica dell’11% – sia per i terreni che per le partecipazioni:
  • La data di riferimento del possesso è quella del 1° gennaio 2021. In caso di versamento rateale le scadenze sono quelle del 15 novembre 2021, del 15 novembre 2022 e del 15 novembre 2023.
  • Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi.

Perfezionamento

L’opzione si perfeziona con il versamento:

– dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;

– ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

Contribuenti che hanno già rivalutato

– il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti riferibili alla precedente rivalutazione;

– può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione;

Rivalutazione parziale (?)

È possibile. Procedendo alla rideterminazione del costo fiscale di solo una parte della partecipazione posseduta.

Se la nuova rideterminazione comporta una diminuzione del valore della partecipazione, l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

Minusvalenze

Non rilevano le minusvalenze sulle quote rivalutate. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore di perizia fosse superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non potrà assumere rilevanza fiscale per il contribuente.

Dott. Alessandro Stradi

In collaborazione con Studio Abaco Commercialisti Associati