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SANZIONI PREVISTE IN CAPO AL LAVORATORE IN CASO DI SUA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE NELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La Cassa Integrazione Straordinaria costituisce l’ammortizzatore sociale che ha lo scopo di far superare all’azienda una fase di crisi non episodica e congiunturale, ma di carattere più strutturale.

Accanto all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, è previsto, in capo ai lavoratori interessati, un obbligo di formazione. Ora con decreto datato 2 agosto 2022 ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 ottobre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha definito le sanzioni applicabili ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria che non adempiono agli obblighi previsti in materia di formazione.

L’apparato sanzionatorio previsto
La mancata partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione e riqualificazione, senza giustificato motivo, comporta l’irrogazione delle sanzioni nella seguente misura:

• mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di giustificato motivo: decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario;

• mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti: decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario;

• mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti: decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Quali sono i casi di giustificato motivo di assenza
Ricorre il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e riqualificazione in caso di:

• documentato stato di malattia o di infortunio;

• servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

• stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge;

• citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

• gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

• casi di limitazione legale della mobilità personale;

• ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o di forza maggiore.

Allegato: Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 02/08/2022