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LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DEI LAVORATORI

Il riferimento normativo che regola la sanzionabilità della violazione consistente nel trattenere le ritenute a carico dei lavoratori e di non versarle all’Inps, è il comma 6°, dell’art. 3 del D.lgs n. 8/2016.

Tale norma che ha depenalizzato in parte il comportamento del datore di lavoro, ha previsto due ordini di sanzioni a carico del datore di lavoro:

l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;

invece, per gli importi non versati di un importo non superiore ai 10.000 euro annui, è stabilita una depenalizzazione con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

La norma prevede una via d’uscita per gli inadempienti, vale a dire la possibilità di non punibilità e di non applicazione della sanzione pecuniaria, se l’azienda provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Tuttavia, trascorsi questi tre mesi, è possibile l’applicazione della sanzione. Nel corso di questi anni molti datori di lavoro si sono visti comminare sanzioni anche molto elevate e per importi omessi anche relativamente modesti (al di sotto dei 10.000 euro). Si sono quindi generati nel corso di questi anni vari contenziosi che hanno indotto il Ministero del Lavoro ad intervenire, portando l’Inps ad emanare il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in cui vi è una rimodulazione delle sanzioni, nell’ambito dei paletti posti dalla legge. Nel messaggio peraltro, l’Istituto adotta un sistema di calcolo della sanzione minima che porta comunque a determinare sanzioni molto alte, anche quando l’importo omesso è di ammontare non rilevante (in sostanza, per i contribuenti che hanno omesso o eseguito in ritardo il versamento delle ritenute previdenziali operate ai dipendenti per importi fino a 10.000 euro, la sanzione, fin’ora applicata di 17.000 euro, è stata ridotta al minimo edittale di 10.000 euro).

Allegati: D.lgs n. 8/2016; messaggio Inps n. 3516/2022 e relativo allegato