Gentili associati,
l’elenco sotto riportato riguarda le principali scadenze fiscali del mese di Febbraio 2023.
Non si tratta necessariamente di un elenco tassativo, esaustivo e completo di tutte le scadenze, ma costituisce
un supporto tecnico offerto agli associati per coadiuvarli nel corretto e puntuale adempimento degli obblighi
fiscali a loro carico.
I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non
festivo” (art. 66 DPR 600/73).
1° febbraio 2023
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL 2022 – PRESENTAZIONE
Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA relativa al 2022, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate nel medesimo anno solare, anche al fine di determinare:
- la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);
- il volume d’affari realizzato nel medesimo periodo.
Il termine finale di presentazione scade il 2.5.2023. Il termine ordinario sarebbe il 30.4.2023 ma, cadendo di domenica ed essendo il successivo 1.5.2023 un giorno festivo, slitta al 2.5.2023.
Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA.
9 febbraio 2023
CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
- relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati nell’anno precedente;
- al fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.
La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2022 all’8.4.2022), sono stati effettivamente realizzati nel 2022 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
14 febbraio 2023
IVA – MESE DI OTTOBRE – REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 16.11.2022.
La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9 (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento.
Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo 0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interessa legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% no al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 no al giorno di versamento compreso.
14 febbraio 2023
IVA – TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE – REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
Regolarizzazione, da parte dei soggetti in regime trimestrale opzionale, degli adempimenti relativi al versamento del l trimestre luglio-settembre, la cui scadenza del termine era il 16.11.2022.
La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9 (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento.
Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo 0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interessa legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% no al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 no al giorno di versamento compreso.
15 febbraio 2023
IVA – MESE DI DICEMBRE – REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2023.
La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/10 (1,5%) se il ravvedimento operoso interviene da 15 a 30 giorni dalla violazione, ferme restando le ulteriori riduzioni delle sanzioni per ravvedimenti che intervengono nei primi 14 giorni.
Con il DM 13.12.2022, il tasso di interessa legale è stato stabilito al 5%, a decorrere dall’1.1.2023 rispetto all’1,25% in vigore nel 2022.
15 febbraio 2023
IVA – EMISSIONE FATTURE RELATIVE A DETERMINATE CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI
Termine per emettere le fatture relative:
- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;
- alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta;
- alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea, effettuate nel mese precedente; alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.
Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
15 febbraio 2023
IVA – EMISSIONE AUTOFATTURE INTEGRATIVE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE
I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
15 febbraio 2023
IVA – EMISSIONE AUTOFATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE – OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022
Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di gennaio 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di novembre 2022.
15 febbraio 2023
IVA – ANNOTAZIONE FATTURE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE
Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
15 febbraio 2023
IVA – ANNOTAZIONE SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI SUL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino scale o la ricevuta scale.
Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
16 febbraio 2023
INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SUI COMPENSI AI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.
Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.
I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi, o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti (art. 116 co. 8 ss. della L. 23.12.2000 n. 388):
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
16 febbraio 2023
IVA – TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO – SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE PER “NATURA”
Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza maggiorazione di interessi. Alcune categorie di soggetti passivi IVA, in ragione delle specificità dell’attività esercitata, hanno la possibilità di versare l’imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
In caso di omesso versamento dell’imposta, si applica la sanzione pari al:
- 30% di ogni importo non versato;
- 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Resta ferma la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs.. 472/97. Ai ni della riduzione della sanzione, la violazione si considera commessa il giorno di scadenza del pagamento, non avendo rilievo il fatto che il pagamento insufficiente sia avvenuto in un giorno antecedente.
16 febbraio 2023
IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di gennaio e versamento dell’IVA a debito.
Il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
La sanzioni per ritardato od omesso versamento delle imposte è:
- pari al 30% delle somme non versate;
- ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;
- ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
27 febbraio 2023
ELENCHI INTRASTAT – PRESENTAZIONE TELEMATICA – SOGGETTI NEL MESE DI GENNAIO HANNO SUPERATO LA SOGLIA PER LA PRESENTAZIONE TRIMESTRALE
Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio.
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:
- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’ 41bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli ni statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.
Gli elenchi sono trasmessi con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.
L’omesso o il tardivo invio degli elenchi è punito con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi; ridotta alla metà (da 250 a 500 euro) se il contribuente provvede all’invio del modello entro i 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco o incaricati del suo controllo.
Le sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello INTRASTAT possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso.
28 febbraio 2023
IVA – TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE – DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE – TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Termine per inviare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre. Con riferimento al quarto trimestre (ottobre-dicembre) la comunicazione può essere effettuata, alternativamente:
- in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo);
- all’interno della dichiarazione IVA annuale, in tal caso presentata anticipatamente, compilando il quadro VP del modello, il quale ha contenuto analogo all’omonimo quadro presente nella comunicazione delle liquidazioni.
In caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione:
compresa tra 500 euro e 2.000 euro; ridotta alla metà (tra 250 euro e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passiva IVA effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata o la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata. Le sanzioni per omessa o tardiva presentazione possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso
28 febbraio 2023
MODELLO IRAP – OMESSA PRESENTAZIONE – REGOLARIZZAZIONE
Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica, entro il 30.11.2022, del modello IRAP 2022: mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza, è soggetta alla sanzione nella misura fissa di 250,00 euro (art. 1 co. 1 del D.lgs. 471/1997), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Il tardivo versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472/97 a seconda del momento in cui interviene il versamento.
28 febbraio 2023
LIBRO DEGLI INVENTARI – REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
Termine, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 30.11.2022, per la redazione e sottoscrizione dell’inventario relativo all’esercizio 2021.
Il libro degli inventari fornisce una rappresentazione periodica della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa con i relativi risultati ed è composto da: una sezione descrittiva, nella quale vengono evidenziate le attività e le passività relative all’impresa e dell’imprenditore estranee all’impresa medesima; una parte valutativa, in cui si procede alla stima delle stesse, per poi chiudersi con il bilancio.
Nell’inventario occorre, altresì, indicare: la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; il valore attribuito a ciascun gruppo di beni con indicazione degli elementi che compongono il gruppo e la loro ubicazione.
L’inventario dev’essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e, successivamente, ogni anno entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
28 febbraio 2023
MODELLO IRAP – INFEDELE DICHIARAZIONE – REGOLARIZZAZIONE
Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2022 presentato entro il 30.11.2022; con la corresponsione della prevista sanzione per ciascuna dichiarazione, ridotta a 1/9 del minimo.
Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Spirati i 90 giorni, il ravvedimento deve avvenire secondo le forme ordinarie.
La circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42 ha equiparato, ai soli ni della dichiarazione ravveduta nei 90 giorni dal termine, la dichiarazione infedele a una dichiarazione inesatta. La sanzione da dichiarazione inesatta è pari a 250,00 euro; ridotta a 1/9 del minimo (27,78 euro), se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
28 febbraio 2023
ACCONTO IRAP – SECONDA O UNICA RATA – REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento della seconda o unica rata di acconto, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022.
La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9 (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento.
Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo 0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interessa legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% no al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 no al giorno di versamento compreso.
28 febbraio 2023
ACCONTO IRES – SECONDA O UNICA RATA – REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento della seconda o unica rata di acconto, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022.
La sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9 (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento.
Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo 0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interessa legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% no al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 no al giorno di versamento compreso.
28 febbraio 2023
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE – VERSAMENTO
Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre ottobre 2022dicembre 2022.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto passivo una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC contenente fra l’altro:
- l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex 13 del D.lgs.. 471/97, ridotta a un terzo e degli interessi dovuti no all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione;
- l codice atto, da riportare nel modello F24 per i versamenti collegati all’anomalia segnalata; gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata.
Il destinatario della comunicazione può fornire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (anche tramite un intermediario), chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Se il soggetto passivo non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l’imposta non versata, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co.1 del D.lgs. 471/97, e gli interessi.
28 febbraio 2023
MODELLO REDDITI – INFEDELE DICHIARAZIONE – REGOLARIZZAZIONE
Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI 2022 presentato entro il 30.11.2022; con la corresponsione della prevista sanzione per ciascuna dichiarazione, ridotta a 1/9 del minimo.
Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Spirati i 90 giorni, il ravvedimento deve avvenire secondo le forme ordinarie.
La circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42 ha equiparato, ai soli ni della dichiarazione ravveduta nei 90 giorni dal termine, la dichiarazione infedele a una dichiarazione inesatta. La sanzione da dichiarazione inesatta è pari a 250,00 euro; ridotta a 1/9 del minimo (27,78 euro), se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
28 febbraio 2023
MODELLO REDDITI – OMESSA PRESENTAZIONE – REGOLARIZZAZIONE
Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica, entro il 30.11.2022, del modello REDDITI 2022 mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato; con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a 1/10 del minimo.
Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. Il ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42, la dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza, è soggetta alla sanzione nella misura fissa di 250,00 euro (art. 1 co. 1 del D.lgs. 471/1997), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa; ridotta a 1/10 (25,00 euro) in caso di ravvedimento operoso.
Il tardivo versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472/97 a seconda del momento in cui interviene il versamento.
28 febbraio 2023
SOGGETTI CHE CONSERVANO DOCUMENTI O REGISTRI IN FORMA INFORMATICA – CONSERVAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2021 – APPOSIZIONE DEL RIFERIMENTO TEMPORALE
Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all’anno 2021; mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.