Gentili associati,
I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 66 DPR 600/73).
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EDICOLE – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
DATA SCADENZA: 15/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
ADEMPIMENTI: Domanda di agevolazione
Termine finale, per i soci titolari dell’attività, nell’ambito di società di persone che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, per presentare l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto:
- nella misura massima di 2.000 euro;
- per le spese sostenute nel 2022 per interventi di trasformazione digitale, ammodernamento tecnologico, fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, attivazione di uno o più punti vendita addizionali; realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
Il contributo per l’anno 2022, in assenza di un’espressa esclusione normativa, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto (art. 28 comma 2 del DPR 600/73).
IMU – OMESSI, INSUFFICIENTI O TARDIVI VERSAMENTI – REGOLARIZZAZIONE
DATA SCADENZA: 16/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Ravvedimento operoso
Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12. 2022.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:
- la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Con riguardo all’IMU dovuta per il 2022, quindi:
- la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2022 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2021;
- la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2022, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2022.
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
fabbricati; aree fabbricabili; terreni agricoli.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile: il giorno del trasferimento del possesso; l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale. L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
SANZIONI
Dal combinato disposto degli artt. 13 del D.lgs. 471/97 e 13 del D.lgs. 472/97 consegue che, nel caso venga operato il ravvedimento, la sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta di un nono (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento. Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo 0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interesse legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% fino al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 fino al giorno di versamento compreso.
IMU – OMESSI, INSUFFICIENTI O TARDIVI VERSAMENTI – REGOLARIZZAZIONE
DATA SCADENZA: 16/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Ravvedimento operoso
Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12. 2022.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):
- la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Con riguardo all’IMU dovuta per il 2022, quindi:
- la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2022 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2021;
- la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2022, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2022.
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
fabbricati; aree fabbricabili; terreni agricoli.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:
il giorno del trasferimento del possesso; l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale. L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
SANZIONI
Dal combinato disposto degli artt. 13 del D.lgs. 471/97 e 13 del D.lgs. 472/97 consegue che, nel caso venga operato il ravvedimento, la sanzione, di norma pari al 30% e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ulteriormente ridotta di un nono (1,67%) se il ravvedimento operoso interviene da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza del pagamento. Con il DM 13.12.2021, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25%, a decorrere dall’1.1.2022, rispetto allo0,01% in vigore nel 2021. Il DM 13.12.2022 ha stabilito il tasso di interesse legale al 5% a partire dall’1.1.2023. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è, quindi, pari all’1,25% fino al 31.12.2022 e al 5% dall’1.1.2023 fino al giorno di versamento compreso.
CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI
DATA SCADENZA: 16/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
TRIBUTI: Imposte dirette
Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:
- degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio Dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2022;
- delle relative ritenute d’acconto operate o delle imposte sostitutive applicate.
I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione non deve essere rilasciata:
- in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73;
- nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 3 del DLgs. 461/97.
Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:
- società di capitali ed enti emittenti;
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – VERSAMENTO
DATA SCADENZA: 16/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
TRIBUTI: Tassa di concessione governativa
Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72, chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro.
MODELLO IRAP INTEGRATIVO – MODIFICA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’ECCEDENZA DI IMPOSTA -PRESENTAZIONE
DATA SCADENZA: 30/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
TRIBUTI: IRAP
Termine per presentare il modello IRAP 2022 integrativo, al fine di:
- modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;
- sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Ai sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022).
MODELLO IRAP INTEGRATIVO – MODIFICA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’ECCEDENZA DI IMPOSTA -PRESENTAZIONE
DATA SCADENZA: 30/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
TRIBUTI: IRAP
Termine per presentare il modello IRAP 2022 integrativo, al fine di:
- modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;
- sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Ai sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022).
MODELLO REDDITI INTEGRATIVO – MODIFICA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’ECCEDENZA DI IMPOSTA -PRESENTAZIONE
DATA SCADENZA: 30/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
TRIBUTI: IRES
Termine per presentare il modello REDDITI 2022 integrativo, al fine di:
- modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;
- sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Ai sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2022).
MODELLO REDDITI/IRAP – VIOLAZIONI RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE COMMESSEENTRO IL 31.12.2021 – RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR600/73. Sono ravvedibili le violazioni che:
- riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021(modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;
- riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Rimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12del D.lgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
SANZIONI
L’omesso pagamento delle somme impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.
MODELLO REDDITI/IRAP – VIOLAZIONI RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE COMMESSEENTRO IL 31.12.2021 – RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR600/73. Sono ravvedibili le violazioni che:
- riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021(modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;
- riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Rimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12del D.lgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
SANZIONI
L’omesso pagamento delle somme impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.
REGOLARIZZAZIONE RATE DA ISTITUTI DEFLATTIVI – DEFINIZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
- delle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.lgs. 218/97), l’acquiescenza (art. 15 del D.lgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del D.lgs. 546/92);
- della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del D.lgs. 546/92).
Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione, è richiesto che all’1.1.2023:
- sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate;
- il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento di dette somme.
SANZIONI
In caso di mancato integrale pagamento delle somme, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione per omesso versamento, calcolata sul residuo d’imposta.
REGOLARIZZAZIONE RATE DA ISTITUTI DEFLATTIVI – DEFINIZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
- delle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.lgs. 218/97), l’acquiescenza (art. 15 del D.lgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del D.lgs. 546/92);
- della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del D.lgs. 546/92).
Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione, è richiesto che all’1.1.2023:
- sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate;
- il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento di dette somme.
SANZIONI
In caso di mancato integrale pagamento delle somme, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione per omesso versamento, calcolata sul residuo d’imposta.
VIOLAZIONI FORMALI COMMESSE FINO AL 31.10.2022 – DEFINIZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della
regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10. 2022. Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite:
- il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;
- la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.3.2024.
Sono sanabili:
- le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;
- commesse fino al 31.10.2022.
Dalla regolarizzazione sono escluse:
- le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);
- le violazioni in tema di quadro RW.
Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
VIOLAZIONI FORMALI COMMESSE FINO AL 31.10.2022 – DEFINIZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
ADEMPIMENTI: Definizione delle pendenze tributarie
Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022. Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite:
- il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;
- la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.3.2024.
Sono sanabili:
- le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;
- commesse fino al 31.10.2022.
Dalla regolarizzazione sono escluse:
- le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);
- le violazioni in tema di quadro RW.
Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
DETRAZIONI EDILIZIE – SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DELLA DETRAZIONE – COMUNICAZIONEDELL’OPZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di capitali
ADEMPIMENTI: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:
- efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in misura pari al 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli peri quali compete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-terdel DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL34/2020;
- interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-terdel DL34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”) per le spese sostenute nel 2022.
SANZIONI
Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che non riuscissero a presentare la comunicazione alla scadenza, potranno aderire all’istituto della c.d. “remissione in bonis” così come ammesso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 33/2022 (§ 5.4), di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, ai sensi del quale la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. I soggetti passivi che non presentano la comunicazione tempestivamente dovranno quindi:
- versare la sanzione di 250 euro (pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97) nel caso in cui le comunicazioni (che non sono state trasmesse entro il 16.3.2023) vengano inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17.3.2023 al 30.11.2023 (o nel diverso termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva al 16.3.2023 per i soggetti “non solari”);
- utilizzando il codice tributo “8114” indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58.
DETRAZIONI EDILIZIE – SCONTO SUL CORRISPETTIVO O CESSIONE DELLA DETRAZIONE – COMUNICAZIONEDELL’OPZIONE
DATA SCADENZA: 31/03/2023
SOGGETTI: Società di persone
ADEMPIMENTI: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bisco. 1 lett. a) e b) del TUIR;
- interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bisco. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);
- acquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bisco. 3 del TUIR;
- efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in misura pari al 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli peri quali compete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-terdel DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL34/2020;
- interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-terdel DL34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”) per le spese sostenute nel 2022.
SANZIONI
Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti che non riuscissero a presentare la comunicazione alla scadenza, potranno aderire all’istituto della c.d. “remissione in bonis” così come ammesso dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 33/2022 (§ 5.4), di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, ai sensi del quale la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. I soggetti passivi che non presentano la comunicazione tempestivamente dovranno quindi:
- versare la sanzione di 250 euro (pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11 co. 1 del D.lgs. 471/97) nel caso in cui le comunicazioni (che non sono state trasmesse entro il 16.3.2023) vengano inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17.3.2023 al 30.11.2023;
- utilizzando il codice tributo “8114” indicato dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58.