Gentili associati,
l’elenco sotto riportato riguarda le principali scadenze fiscali del mese di Ottobre 2022.
Non si tratta necessariamente di un elenco tassativo, esaustivo e completo di tutte le scadenze, ma costituisce un supporto tecnico offerto agli associati per coadiuvarli nel corretto e puntuale adempimento degli obblighi fiscali a loro carico.
I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 66 DPR 600/73).
SCADENZA |
ADEMPIMENTO |
COMMENTO |
15 Ottobre Sabato |
Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi |
I soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, o i loro intermediari, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:
· recupero del patrimonio edilizio; · efficientamento energetico; · adozione di misure antisismiche; · recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; · installazione di impianti solari fotovoltaici; · installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. |
15 Ottobre Sabato |
Trasmissione dati acquisti dall’estero |
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; · in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: · le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; · gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione |
17 Ottobre Lunedì |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022: · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022; · la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.9.2022. |
17 Ottobre Lunedì |
Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare: · le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2022; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
17 Ottobre Lunedì |
Versamento ritenute sui dividendi |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: · operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2022; · corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2022. |
17 Ottobre Lunedì |
Versamento rata saldo IVA 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022): · l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2022; · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022. |
17 Ottobre Lunedì |
Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: · liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2022; · versare l’IVA a debito. |
21 Ottobre Venerdì |
Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: · se effettuato entro il 20.12.2022, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali; · se effettuato dopo il 20.12.2022 ed entro il 30.11.2023, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: · con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); · applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 20.11.2022), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 20.11.2022 ed entro il 30.11.2023), oltre agli interessi legali. |
25 Ottobre Martedì |
Presentazione modelli INTRASTAT |
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: · relativi al mese di settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa; · ovvero al trimestre luglio-settembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, in settembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. |
27 Ottobre Giovedì |
Versamento utili |
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: · la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente; · tramite il modello F24. Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. |
31 Ottobre Lunedì |
Trasmissione telematica Certificazioni Uniche |
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2022”, relative al 2021, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti: · i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; · le provvigioni; · i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; · i redditi esenti. |
31 Ottobre Lunedì |
Presentazione |
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate: · il modello 770/2022; · in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Ai fini dell’invio, il modello 770/2022 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
31 Ottobre Lunedì |
Regolarizzazione |
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: · l’infedele presentazione dei modelli 770/2021, relativi al 2020; · le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2021; · gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2021. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: · nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; · nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: · il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; · la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |
31 Ottobre Lunedì |
Presentazione |
Le imprese devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: · l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione; · direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il riversamento dei crediti dovrà avvenire: · entro il 16.12.2022, in unica soluzione; · oppure, ove possibile, in 3 rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024, con applicazione degli interessi legali. |
31 Ottobre Lunedì |
Versamento rate imposte e contributi |
I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022: · la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2022; · la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 22.8.2022. |
31 Ottobre Lunedì |
Registrazione contratti |
Le parti contraenti devono provvedere: · alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2022. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
31 Ottobre Lunedì |
Credito d’imposta |
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta: · in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; · con riferimento al trimestre luglio-settembre 2022. Il credito d’imposta può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. |
31 Ottobre
Lunedì |
Presentazione |
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: · relativo al trimestre luglio-settembre 2022; · utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: · in via telematica; · direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |