PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI LUGLIO 2022
Gentile Associata, gentile Associato,
di seguito viene presentata la tabella contenente tutte le principali scadenze fiscali del mese di Luglio.
I termini per gli adempimenti che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 66 DPR 600/73).
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO | ||||
18.7.2022 | Versamento rata saldo IVA 2021 |
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2021 è avvenuto entro il 30.6.2022, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. |
||||
18.7.2022 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2022, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. | ||||
18.7.2022 | Versamento IVA mensile |
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
· liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2022; · versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
||||
18.7.2022 | Versamento ritenute e addizionali |
I sostituti d’imposta devono versare:
· le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2022; · le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
||||
18.7.2022 | Versamento ritenute sui dividendi |
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
· operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2022; · corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2022. |
||||
Poiché il 30.7.2022 cade di sabato, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché anche il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022
30.7.2022 | Versamento saldo IVA 2021 |
I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022 (fino al 30.6.2022) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2022 – 30.7.2022. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.7.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022 |
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
· del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; · del saldo per l’anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2022 dell’addizionale comunale; · del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; · del saldo per l’anno 2021 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2022 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; · delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2022 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
· saldo dei contributi per l’anno 2021; · primo acconto dei contributi per l’anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022 |
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle imposte sui redditi può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: · in un’unica soluzione entro il 31.8.2022; · oppure, per il 50% del totale dovuto, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 31.8.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. |
30.7.2022 | Versamenti IRAP | Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
· del saldo IRAP per l’anno 2021; · dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
30.7.2022 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale |
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
30.7.2022 (*) | Versamento diritto camerale |
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
30.7.2022 | Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2022 o a luglio 2022 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
· la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; · l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l’imposta sostitutiva per l’eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita. |
30.7.2022 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
· alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; · al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2022. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” e per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 ELIDE, indicando gli appositi codici tributo. |
Poiché il 31.7.2022 cade di domenica, l’adempimento in esame slitta automaticamente a lunedì 1.8.2022 e, conseguentemente, è applicabile l’ulteriore proroga al 20.8.2022 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2022, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248; poiché il 20.8.2022 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2022
31.7.2022 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2022 |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati. | ||||
31.7.2022 | Versamenti IRAP | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
· del saldo IRAP per l’anno 2021; · dell’eventuale 1^ acconto IRAP per l’anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati. |
||||
31.7.2022 | Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
· la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020; · l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. |
||||
31.7.2022 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. | ||||
31.7.2022 | Versamento diritto camerale |
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali., | ||||
31.7.2022 | Versamento rate da modelli REDDITI 2022 |
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2022, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. | ||||
31.7.2022 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa |
I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
· la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019; · l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; · il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. |
||||
31.7.2022 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
· relativi al mese di giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa; · ovvero al trimestre aprile-giugno 2022, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: · i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; · mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. Con l’art. 3 del DL 73/2022 il termine di presentazione è stato differito, a regime, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi sono riferiti. |
||||
31.7.2022 | Presentazione modelli TR |
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
· relativo al trimestre aprile-giugno 2022; · utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). La presentazione del modello deve avvenire: · in via telematica; · direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
||||
31.7.2022 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
· in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; · con riferimento al trimestre aprile-giugno 2022. Il credito d’imposta può essere: · chiesto a rimborso; · oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24. |
||||
1.8.2022 | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2021 |
I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022).
La regolarizzazione si perfeziona mediante: · la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022): · mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; · con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. · In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione |
||||
In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP