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SGRAVIO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE: ISTRUZIONI INPS

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

l’Inps con la circolare n. 58/2023 (si veda anche la nostra circolare n. 1/2023) fornisce le istruzioni ai datori di lavoro che vogliono applicare lo sgravio contributivo totale (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro annui, per la misura prevista dalla legge di Bilancio 2021 e 8.000 euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2023) per le nuove assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 01-07-2022 al 31-12-2023.

Requisiti di accesso ai benefici

Possono accedere ai benefici di cui sopra tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione dei seguenti soggetti:

  • imprese operanti nel settore finanziario e domestico;
  • imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea.

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Quali sono le assunzioni incentivate

E’ incentivata l’assunzione di:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per la verifica di quest’ultimo requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. S invece si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza aver richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Gli incentivi spettano per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

Restano invece esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

Durata degli incentivi

Gli incentivi:

  • in caso di assunzione a tempo determinato spettano fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato spettano per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, son riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Infine nei casi di trasformazione di rapporti a termine, si applica la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale, nella misura dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Ipotesi di esclusione

L’Inps ha riepilogato nella circolare, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi nelle quali lo sgravio non è applicabile:

  • diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) a favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per riduzione di personale;
  • diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ed ha manifestato la volontà di essere riassunto;
  • in caso di trasferimento d’azienda, ai lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri in trattazione, considerata la loro entità, devono ritenersi non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (si veda sul punto anche la nostra circolare n. 169/2023).

 Domanda di fruizione dello sgravio

Ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare ad utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del sito www.inps.it.