Dopo circa nove mesi dalla sua previsione nella Legge di Bilancio 2022 (si veda la nostra circolare n. /2022), diventa operativo l’esonero contributivo del 50% in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità, introdotto in via sperimentale per il solo anno 2022.
L’Inps nella circolare n. 102/2022, illustra la disciplina della nuova agevolazione che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 137, della legge n. 234/2021, consiste in un esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle dipendenti del settore privato a seguito dal rientro dal congedo di maternità, per una durata massima di n. 12 mesi dalla data del rientro. Con riferimento all’ulteriore requisito del rientro dalla maternità, nonostante la norma richiami espressamente il congedo obbligatorio di maternità, l’Inps ammette il riconoscimento dello sconto anche in favore delle lavoratrici che, al termine dell’astensione obbligatoria, abbiano fruito del congedo parentale o a quelle rientrate dal congedo post-partum ex art. 17 del D.lgs n. 151/2001 (fino a sette mesi), a condizione che il rientro effettivo (dall’astensione obbligatoria o da quella facoltativa) avvenga improrogabilmente entro il 31-12-2022. Poiché lo sconto riguarda la sola contribuzione a carico delle lavoratrici e non si estende alla contribuzione in capo al datore di lavoro, ai fini della relativa fruizione, l’Istituto precisa che lo stesso non costituisce aiuto di Stato e che conseguentemente non è soggetto ad autorizzazione comunitaria e che non richiede neppure il possesso del Durc. Inoltre l’agevolazione in commento è pienamente cumulabile con altre già in essere. Aspetti operativi |
Sgravio contributivo per le lavoratrici al rientro della maternità: indicazione Inps
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