Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
la salute e la sicurezza dei lavoratori passano anche dalla valutazione dello stress termico ambientale, soprattutto nei mesi estivi durante i quali il progressivo innalzamento delle temperature determina un aumento del rischio infortunistico. Si pensi all’edilizia, civile stradale, al comparto estrattivo, al mondo agricolo ed alla manutenzione del verde, al comparto marittimo e balneare. In quest’ottica il 13 luglio 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo diramando la nota n. 5056/2023.
Secondo la nota, in sede di accesso, l’ispettore del lavoro verificherà la disciplina in materia di valutazione dei rischi, atteso che il “rischio calore” è soggetto alla valutazione prevista dall’art. 28 del D.lgs n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione. In altre parole il datore di lavoro deve effettuare una mappatura dei rischi, contemplando anche quelli da stress termico.
Il personale ispettivo dovrà innanzitutto verificare la presenza nel DVR, e nel POS ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle relative misure di prevenzione e protezione previste. In difetto, come anche chiarito nella nota n. 4753/2022 dell’Ispettorato stesso, verrà impartita la prescrizione prevista dall’art. 181 comma 1 del D.lgs n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione), oltre ad un ordine di polizia giudiziaria, in base all’art. 55 del Codice di Procedura Civile. Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio.
Nell’ulteriore ipotesi in cui, nonostante sia stata fatta dall’azienda la valutazione del rischio, risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate, non siano rispettate, si procederà con prescrizione nei confronti del preposto, in base all’art. 19 comma 1 lettera a), per non aver vigilato sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
RICORSO ALLA CIGO PER ALTE TEMPERATURE
Si ricorda che il datore di lavoro, per ridurre i rischi da alte temperature, può fare ricorso alla Cigo con causale eventi meteo, sia quando (secondo le indicazioni Inps contenute nel messaggio n. 2999/2022) le temperature raggiungono e superano i 35°, sia quando il responsabile della sicurezza dell’azienda (RSPP) dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene che sussistano rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute a temperature eccessive.
Anche temperature inferiori ai 35° possono tuttavia portare all’accoglimento della domanda di Cassa Integrazione, qualora entri in considerazione, non solo la valutazione della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella “percepita”.
In questi casi, ai fini dell’approvazione o meno della domanda, rilevano anche la tipologia di lavorazione fatta in azienda e le modalità con cui essa viene svolta. In generale, tutte le fasi di lavoro che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore, possono essere presi in considerazione.
Possono inoltre essere presse in considerazione anche le lavorazioni al chiuso, allorchè non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Relazione tecnica
Il datore di lavoro dovrà indicare, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, le giornate di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore, che hanno determinato detta sospensione/riduzione.
Procedura sindacale per l’attivazione della Cigo
La procedura sindacale va attivata dall’azienda solo per riduzioni dell’orario di lavoro superiori alle 16 ore nella settimana.
La procedura sindacale (formata dall’informativa da dare alla Rsu, se presente in azienda, ed alle organizzazioni sindacali territoriali; dall’eventuale incontro sindacale se richiesto; dalla firma di un eventuale verbale di accordo sindacale) deve chiudersi entro n. 5 giorni dall’informativa iniziale data dall’azienda.
L’istanza all’Inps può essere presentata dall’azienda entro la fine del mese successivo a quelle del verificarsi dell’evento.
Si ricorda infine che:
- nessun requisito di anzianità di servizio è richiesto nell’unità produttiva per i lavoratori destinatari di questa tipologia di ammortizzatore sociale;
- è previsto l’esonero per l’azienda dal versamento del contributo addizionale all’Inps;
- è prevista la neutralizzazione di periodi di Cigo rispetto alla durata ed ai limiti massimi fruibili di Cigo nel biennio mobile (n. 52 settimane).