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Verifiche contabili di fine anno

VERIFICHE CONTABILI DI FINE ANNO

Tra le verifiche contabili di fine anno, è necessario effettuare il controllo del rispetto di alcuni requisiti per l’adozione nel 2022 di semplificazioni contabili relativamente: 

– alla tenuta della contabilità semplificata “per cassa”, da parte di imprenditori individuali e società di persone;

– all’effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

REGIMI CONTABILI

Per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:

– le società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc…) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;

– gli esercenti arti e professioni hanno – come regime contabile naturale – il regime di contabilità semplificata, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti;

– imprenditori, società di persone ed enti non commerciali, invece, adottano il regime di contabilità semplificata, se rispettano determinati limiti di ricavi percepiti nel periodo di imposta, oppure possono optare per quello ordinario.

I limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato “per cassa” – ex co. 1, art. 18, DPR 600/73 – sono i seguenti:

  1. 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi (ex articolo 3, commi da 1 a 3 e 4 lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. 633/1972);
  2. 700.000 euro per chi svolge altre attività;

Nel calcolo dei ricavi, occorre far riferimento ai ricavi percepiti di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir, e il rispetto di tali soglie deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

In caso di inizio attività in corso d’anno, solamente per il primo anno di attività, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

L’opzione per tenuta della contabilità ordinaria si effettua con comportamento concludente, e va comunicata successivamente barrando il rigo VO20 casella 2, della dichiarazione annuale Iva, ed è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, restando valido fino a revoca.

Coloro che effettuano solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano invece l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Qualora vengano svolte contemporaneamente più attività, nel controllo del superamento delle soglie, occorre considerare:

– se i ricavi delle diverse attività non sono distintamente annotati, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, e quindi la soglia da rispettare è quella dei 700.000 euro;

– nel caso in cui vengano annotati distintamente i ricavi delle diverse attività, il limite da considerare è quello dell’attività prevalente, ovvero quell’attività con la quale sono stati percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta. Inoltre, in questo particolare caso, come specificato dall’ Agenzia entrate, nella Risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E, “occorre, inoltre, verificare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massimo fissato dalla norma in 516.456,90 euro (ora aumentata a 700.000 €)”.

PERIODICITA’ LIQUIDAZIONI IVA

Per quanto concerne la periodicità delle liquidazioni Iva, è il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, il parametro da controllare, indipendentemente dalla forma societaria adottata : ovvero, l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (Quadro VE della dichiarazione annuale Iva).

I limiti previsti per le liquidazioni Iva a periodicità trimestrale sono i seguenti:

– volume d’affari non superiore ad 400.000 euro, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;

– volume d’affari non superiore ad 700.000 euro, negli altri casi.

In questo contesto, il regime naturale è la liquidazione iva mensile: la liquidazione Iva trimestrale è un’opzione, che può essere effettuata se si rientra nei limiti sopra indicati, e che comporta un versamento aggiuntivo, ogni trimestre, di un’ 1% a titolo di interessi. Verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, comunicando tale opzione barrando il rigo VO2 casella 1, della dichiarazione annuale Iva relativa all’esercizio in cui è stato tenuto il comportamento concludente. L’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca.

Per coloro che svolgono contemporaneamente più attività, valgono le indicazioni fornite in tema di “regimi contabili”.

Dott.ssa Cecilia Innocenti

In collaborazione con Abaco Commercialisti Associati STP