Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,
comunichiamo il via libera all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (Legge Di bilancio 2023). E’ infatti arrivata l’approvazione da parte della Commissione Europea e l’Inps, con la circolare n. 57 del 22-06-2023, ha dettato le regole a cui devono attenersi i datori di lavoro per poter fruire dell’agevolazione (si veda sull’argomento anche la nostra circolare n. 1/2023).
In cosa consiste l’esonero
Sono incentivate le nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 01-07-2022 al 31-12-2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non rientra nell’ambito di applicazione dell’esonero il rapporto a tempo indeterminato instaurato coi dirigenti, con gli apprendisti, con i lavoratori domestici e con i soggetti assunti con contratto di lavoro intermittente).
L’esonero è riconosciuto entro il limite massimo di importo pari a:
- 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi (innalzata a 48 se l’assunzione viene fatta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- 8.000 euro in caso di assunzioni effettuate dal 01-01-2023 al 31-12-2023.
(gli importi sono riparametrati in caso di assunzioni effettuate a tempo parziale)
Datori di lavoro ammessi
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario e quelle soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea. Si ricorda inoltre in via generale che il datore di lavoro, per poter fruire degli incentivi, non deve trovarsi in una di queste situazioni (art. 31 D.lgs n. 150/2015):
- gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
- con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
- nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Requisito della prima occupazione stabile
I soggetti interessati all’assunzione non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. A tal riguardo l’Inps specifica che:
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, purchè la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 1.406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- anche in caso di trasferimento d’azienda la fruizione egli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario.