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VIETATO RILEVARE LE PRESENZE DEI LAVORATORI TRAMITE IL RICONOSCIMENTO FACCIALE

Gentile imprenditore, gentile imprenditrice,

Il Garante della Privacy ha multato cinque aziende, attive in uno stesso sito di smaltimento dei rifiuti, per aver utilizzato il riconoscimento facciale al fine di monitorare la presenza dei dipendenti sul posto di lavoro, violando così la loro privacy.

Il Garante ricorda che il trattamento dei dati biometrici è consentito solo quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento Ue n. 679/2016, e cioè quando è “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Ma, osserva il Garante, “allo stato l’ordinamento vigente non consente il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio”.

In sede di istruttoria effettuata dagli uffici del Garante, è emerso che una Società presente nel cantiere gestiva la rilevazione delle presenze, tramite il riconoscimento facciale, anche nei confronti dei dipendenti di altre aziende. E’ inoltre emerso che i lavoratori non son stati informati sul trattamento biometrico e che non è stata effettuata una valutazione d’impatto del trattamento dei dati biometrici.

La dichiarazione e la certificazione di conformità al Gdpr del dispositivo utilizzato per il riconoscimento, rilasciate dal produttore e dal fornitore, non fa venir meno, secondo il Garante, la responsabilità del datore di lavoro.